Martedì, Maggio 21, 2013
   
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LE LINEE GUIDA DELL'ORDINE SULLA PUBBLICITA' ONLINE PER GLI PSICOLOGI

Crescita Personale - Articoli

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Con la Legge 248/2006 dedicata al rilancio economico e sociale furono adottati una serie di provvedimenti volti a promuovere concorrenza e competitività per garantire il consumatore con l’introduzione delle famose, o famigerate, liberalizzazioni in più settori merceologici, ivi compresi i liberi professionisti.

 Cosa cambiò per gli studi professionali

 In particolare l’articolo 2 comma 1 della Legge ha abrogato una serie di divieti che limitavano il libero mercato e la concorrenza fra liberi professionisti, decaddero così le seguenti barriere: 

  • Obbligo di tariffe fisse o minime
  • divieto di fare pubblicità alla propria attività professionale con qualsiasi media;
  • divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare.

L’entrata in vigore della Legge non ha però smarcato il professionista da alcuni obblighi qualora volesse intraprendere un’azione promozionale per la propria attività, egli dovrà infatti sempre rivolgersi, in prima istanza, all’Ordine di appartenenza.A seguito dell’entrata in vigore della Legge infatti tutti gli Ordini Nazionali di categoria hanno stabilito precise regole da seguire per l’attività promozionale del proprio associato, in particolare, per esempio, l’Ordine Nazionale degli Psicologi ha pubblicato un atto dedicato alla pubblicità per gli studi di psicologia e gli psicologi in generale.

 Ordine degli Psicologi e canali marketing autorizzati

Nell’ atto di cui sopra l’Ordine ha espressamente autorizzato l’uso dei seguenti mezzi di comunicazione:

  • Targhe da applicare, in maniera esclusiva e ove concesso dai regolamenti di condominio, sull’edificio presso il quale lo psicologo svolga la propria attività professionale;
  • inserzioni pubblicitarie su elenchi telefonici, elenchi generali di categoria, periodici del settore sanitario;
  • presenza su Internet, Rete che è da considerare la concessione più avanzata che la Legge ha introdotto.

La condicio sine qua non per non incorrere nelle sanzioni previste dal regolamento dell’ordine stesso è che lo psicologo chieda autorizzazione all’Ordine stesso per qualsiasi attività promozionale intenda promuovere per se stesso o per il proprio studio.Lo psicologo stesso, quindi, se da un lato trova margini interpretativi sulla Legge dall’altro deve sempre rispondere al codice deontologico cui la categoria fa riferimento con particolare attenzione all’adottare messaggi che non ledano la professionalità di altri colleghi e che non siano ambigui.L’aspetto della pubblicità ingannevole è un fattore importante per la comunicazione di qualsiasi attività o servizio, tanto da essere stata regolamenta con due decreti legislativi nel 2007, il 145 e il 146, che prevedono, fra le altre cose, l’intervento in tempi rapidissimi del Comitato di Controllo e del Giurì che può sospendere la campagna stessa.A loro volta tutti gli Ordini professionali prevedo sanzioni da applicare nei confronti del loro iscritto qualora la sua pubblicità venga segnalata come scorretta, per tornare all’Ordine degli Psicologi prevede la rimozione della pubblicità e una sospensione dall’attività da 1 a 6 mesi per i casi meno gravi mentre la pena sospensiva può arrivare all’anno per le inadempienze più gravi.


Fonte: news.pmiservizi.it

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