Psicologia giuridica: la consulenza tecnica psicologica

giustizia

Negli ultimi anni l’applicazione della psicologia giuridica all’interno della giustizia sta trovando sempre più spazio.

Volendo risalire alla nascita del connubio tra Psicologia e Diritto, si può tornare indietro nel tempo sino ad arrivare alla pubblicazione nel 1925, da parte di Enrico Altavilla, del testo Psicologia Giudiziaria, all’interno del quale l’autore sosteneva, a garanzia di una più efficace applicazione delle leggi, l’importanza oltre al diritto, di contributi specifici di altre discipline quali la Psicologia, la Medicina Legale e la Psichiatria trattando per la prima volta, ed in maniera squisitamente psicologica, argomenti quali la testimonianza e la sua attendibilità, i processi mnestici legati alla testimonianza stessa, la valutazione dell’autore di reato.

Nonostante l’opera di Altavilla abbia fornito una notevole spinta allo svilupparsi di una collaborazione tra Diritto e Psicologia, per molti anni un clima di diffidenza e di ostacolo ha impedito alla psicologia una reale applicazione nell’ambito del diritto: i giuristi in primis si mostravano reticenti all’utilizzo di una disciplina relativamente giovane in Italia ed ancora estremamente frammentaria, ricca di numerose e fumose teorie, spesso in contrasto tra loro.

E’ con gli anni ’50 che si apre la strada verso una vera e propria collaborazione tra le due discipline: nascono le prime istituzioni in ambito psicogiuridico, gli psicologi vengono ammessi nei collegi dei tribunali per minorenni, nelle carceri trovano a poco a poco posto i primi osservatorii tenuti da esperti.

Ma che applicazione trova nella pratica la psicologia giuridica e che ruolo svolge lo psicologo giuridico?

Sebbene sia il Diritto che la Psicologia si occupino, ognuna a suo modo, del comportamento umano, gli assunti di base su cui le due discipline si fondano sono profondamente diversi: la Psicologia in quanto scienza descrittiva è interessata a spiegare il comportamento umano, laddove il Diritto, scienza prescrittiva, si focalizza sulla sua regolamentazione attraverso norme (Quadrio, Castiglioni, 1995).

La psicologia giuridica ha criteri scientifici e metodologici propri, diversi da quelli del diritto, anche quando svolge, rispetto ad esso, funzioni probatorie ed ausiliarie. Quanto appena detto fa chiaramente comprendere come la disciplina mantenga una sua autonomia, attingendo dal proprio referente scientifico paradigmi, metodi di ricerca e strumenti operativi, da applicare pur sempre a questioni inerenti il diritto.

De Leo (1995) definisce la psicologia giuridica come una disciplina applicativa di taglio psico-sociale, che fa proprie competenze della psicologia clinica, della psicologia dell’età evolutiva e della famiglia, della psicologia dei gruppi e delle organizzazioni, nonché della psicologia cognitiva; una disciplina insomma in continua evoluzione sia in termini di competenze che relativamente all’oggetto a cui viene applicata.

Lo psicologo giuridico è uno psicologo che utilizza gli strumenti diagnostici e di intervento propri della psicologia e li applica a questioni inerenti il diritto, tenendo in considerazione la complessità e l’interdisciplinarietà del contesto in cui opera; è fondamentale, a tal proposito, che abbia seguito un percorso formativo specifico, che gli consenta di conoscere le leggi e di contestualizzare i propri modelli interpretativi ed operativi.

Data la continua e progressiva crescita della domanda di consulenti tecnici esperti, nel 2003 l’Ordine degli Psicologi ha avvertito la necessità di regolamentare la figura dello psicologo giuridico, per evitare che lo si consideri, in maniera generica, uno psicologo che risponde occasionalmente alle domande postegli dal diritto, piuttosto che un esperto con una preparazione specifica.

Oggi lo psicologo forense è una figura capace di rivestire ruoli diversi, ed il suo contributo viene generalmente richiesto quando si ritenga essenziale lo svolgersi di indagini condotte da una persona con specifiche competenze tecniche (art. 61 c.p.c., art. 220 c.p.p.).

CTU e CTP

Tecnicamente, si parla di “Consulenza Tecnica” nel caso in cui lo psicologo operi in ambito civile e di “Perizia” nel caso in cui operi in ambito penale; lo psicologo giuridico nominato dal Giudice, viene indicato in ambito penale come “Perito” ed in ambito civile come “Consulente Tecnico d’Ufficio” (CTU) mentre sia nel civile che nel penale, se nominato non dal Giudice ma dal privato cittadino, l’esperto è indicato come “Consulente Tecnico di Parte” (CTP).

In qualità di Perito o di Consulente Tecnico di Ufficio lo psicologo ha il compito di acquisire informazioni sulle condizioni psicologiche e sulle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del soggetto o dei soggetti, al fine di fornire al Giudice elementi ulteriori su cui basare la propria decisione.

Ciascuna delle parti in causa, una volta nominato dal Giudice un CTU, ha diritto di nominare un proprio Consulente Tecnico di Parte, il cui ruolo è quello di assistere il cliente valutando la correttezza metodologica dell’operato del CTU, producendo ulteriore documentazione clinica ed elaborando osservazioni critiche da porgere all’attenzione del Giudice.

La Consulenza Tecnica in ambito civile

Nel sistema civile la consulenza tecnica psicologica ha recentemente assunto un ruolo sempre più importante, nonostante l’ancora forte presenza di figure prettamente mediche, quali quelle dello psichiatra e del neuropsichiatra infantile.

La richiesta di consulenze tecniche in ambito civile riguarda prevalentemente questioni di diritto di famiglia e di diritto del lavoro: lo psicologo è per lo più chiamato ad offrire le sue competenze in relazione all’affidamento dei figli in casi di separazione e divorzio, ad affidamenti extrafamiliari, alla valutazione dell’idoneità genitoriale, ma anche a questioni relative al risarcimento di danno psichico ed esistenziale ed a situazioni in cui si richiede la riattribuzione chirurgica del sesso.

Volendo scendere un po’ più nello specifico, generalmente nei casi di affido il giudice può chiedere al consulente psicologo una valutazione dell’idoneità genitoriale e/o un quadro globale delle dinamiche di coppia e di quelle tra genitori e figli; può necessitare inoltre di indicazioni circa eventuali percorsi da far intraprendere ai soggetti nel tentativo di far migliorare i loro rapporti o, ancora, di notizie circa il livello di benessere del minore, l’ambiente in cui vive o la volontà del minore stesso in merito al suo affidamento.

L’aumento di richieste di consulenze psicologiche da parte dei giudici, riflette, nei casi appena citati più che in altri, i notevoli passi avanti fatti in termini di sensibilizzazione rispetto al benessere individuale ed alla serena evoluzione della personalità dei soggetti, specie se minori.

Relativamente alla riattribuzione chirurgica di sesso, lo psicologo può fornire al giudice informazioni circa il benessere attuale del soggetto, indicando se siano soddisfatti i criteri per la diagnosi di un disturbo dell’identità di genere e se gli interventi richiesti possano realmente essere indispensabili al miglioramento della sua qualità di vita.

In merito alle questioni inerenti il risarcimento del danno, le valutazioni di natura psicologica mirano, in questi casi, essenzialmente a chiarire la tipologia del danno in questione (biologico di tipo psichico, morale, esistenziale) ed a stabilire, per fini risarcitori, un nesso causale tra l’evento subito ed il danno manifestato.

La Consulenza Tecnica in ambito penale

Per quanto concerne l’ambito penale, il lavoro dello psicologo giuridico è in questo caso inerente per lo più la valutazione della capacità di intendere e di volere del soggetto in questione e quindi l’imputabilità, la pericolosità sociale, la capacità di rendere testimonianza e l’attendibilità della stessa. Un intervento di questo tipo può essere richiesto anche in ambito penale minorile, nei casi di maltrattamento ed abuso ad esempio; sempre per i minori può essere poi richiesta una consulenza in una prospettiva futura, con l’obiettivo di valutare le misure penali più adeguate da prendere, il reinserimento del minore in società o eventuali interventi preventivi.

Conclusioni

Emerge abbastanza chiaramente, da quanto detto, come diverse siano le esigenze alle quali uno psicologo esperto in Psicologia Forense può rispondere all’interno di un contesto giuridico; oltre al Giudice, che pur usufruendo delle valutazioni del proprio consulente rimane pur sempre peritus peritorum, il legale può trovarsi spesso nella necessità di sottoporre ad un professionista psicologo questioni non di sua competenza, perché le chiarisca, perché fornisca una consulenza in merito e perché completi, e magari arricchisca di elementi utili, una linea difensiva, a vantaggio del cliente e della giustizia tutta.

A cura della dott.ssa Olga Ines Luppino