Gravidanza e lavoro: i diritti delle mamme lavoratrici

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Gravidanza e lavoro – Nonostante la legge tuteli la donna incinta, molte future madri lavoratrici, presentano molteplici dubbi e timori relativi a come comunicare la propria gravidanza a lavoro, come mantenere la propria occupazione per poter farne rientro a seguito del parto e quali siano le leggi in grado di tutelarle.

Come comunicare la notizia della gravidanza al Capo?

Questo è il primo problema su cui si focalizza una donna lavoratrice ai primi mesi di gravidanza. Forte è il timore di poter perdere la propria occupazione professionale, di non poter più “fare carriera”, la paura delle reazioni che la notizia potrebbe suscitare nell’ambiente di lavoro, possono inoltre comparire sensi di colpa o vergogna, per un momento si configura invece come tra i più significativi della propria vita.

Per limitare le sensazioni e le emozioni spiacevoli, si potrebbe ricorrere ad alcune strategie:

  • Pianificare il momento in cui dare la notizia al lavoro, senza rimandare troppo;
  • Programmare ed organizzare al meglio la gestione del periodo di assenza, sia prima che dopo il parto;
  • Avvalersi del supporto dei colleghi;
  • Discutere con il Capo delle modalità organizzative e gestionali più utili per entrambi;
  • Mostrare disponibilità e flessibilità;
  • Mostrare consapevolezza, senza temere il cambiamento;
  • Informarsi circa i propri diritti in gravidanza.

Quali sono le leggi che tutelano la donna in gravidanza?

  • Articoli 54 e 87 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001: Divieto di licenziamento – La legge protegge la donna in gravidanza e vieta al datore di lavoro di licenziarla dall’inizio della gestazione (anche se non ne è a conoscenza) fino al compimento di un anno di età del bambino.
  • Articoli 7, 37, 53 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001: Divieto di adibire le lavoratrici a lavori gravosi e insalubri – E’ vietato adibire la donna dall’inizio della gravidanza fino al settimo mese di età del figlio, a lavori ritenuti pericolosi, e, fino al primo anno di età del bambino, a lavori notturni (dalle 24 alle 6).
  • Articolo 66 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001: Congedo obbligatorio di maternità – La legge predispone un periodo di cinque mesi di astensione obbligatoria dal lavoro: due precedenti alla data presunta del parto e tre successivi al lieto evento dopo (è prevista la possibilità di astenersi in un momento antecedente i due mesi precedenti la data presunta del parto, in determinate condizioni di salute della lavoratrice, oppure il mese precedente la data presunta del parto ed i quattro mesi successivi), con diritto all’80% della retribuzione. Tale diritto è previsto anche alle madri adottive o affidatarie.

Inoltre, nel primo anno di vita del bambino, la donna lavoratrice può usufruire di una o due ore di riposo al giorno (a seconda se l’orario di lavoro è part time o full time), godendo di permessi per allattamento retribuiti.

Tuttavia, la legge dispone alcune eccezioni. È infatti ammesso il licenziamento nei casi di:

  1. Colpa grave della lavoratrice, considerata giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
  2. Cessazione dell’attività aziendale;
  3. Scadenza dei termini nei contratti a tempo determinato;
  4. Esito negativo del periodo di prova.