Affido e adozione: requisiti e differenze

affido e adozione

L’affido familiare e l’adozione sono i principali strumenti giuridici che, in Italia, tutelano il diritto ad avere una famiglia. È importante ricordare che si tratta di un diritto del minore, non della coppia o dell’adulto che desidera avere un figlio o prendersi cura di un bambino, pertanto l’attenzione dev’essere sempre posta su ciò che è meglio per l’adottato (o affidato) e non per l’adottante (o affidatario).

Cos’è l’affido?

L’affido familiare è un istituto giuridico che tutela i diritti dell’infanzia e consiste nell’affidamento temporaneo di un minore. 

La legge, infatti, prevede l’affido familiare nel caso in cui una famiglia stia attraversando un momento di difficoltà e non sia in grado di garantire un ambiente idoneo a una crescita sana ed equilibrata (L. 184/1983). 

Questo può avvenire per gravi motivi di salute di uno o entrambi i genitori, carenze comportamentali o negligenza da parte dei genitori, conflitti familiari o altre situazioni che possono minare o mettere in pericolo il benessere e lo sviluppo psico-fisico del bambino. 

Deve trattarsi, comunque, di una situazione di crisi provvisoria, al termine della quale la famiglia di origine può ri-accogliere il piccolo e prendersene cura.

L’affido può durare fino a due anni, durante i quali la famiglia affidataria ha il compito di provvedere all’educazione e al mantenimento del minore, occuparsi delle sue esigenze affettive e materiali e mantenere i suoi rapporti con la famiglia di origine.

Chi può diventare genitore affidatario?

L’affido familiare può essere riconosciuto sia a coppie conviventi, anche non sposate o senza figli, sia a persone single. Non è necessario possedere una casa di proprietà, né essere particolarmente benestanti, e non sono previsti limiti massimi di età.

Il primo passo per diventare genitore affidatario è manifestare la propria disponibilità ai servizi sociali del Comune di appartenenza, che si occuperanno di valutare l’idoneità all’affido attraverso una serie di colloqui e visite a casa dell’aspirante affidatario. Questo percorso conoscitivo dura, in genere, qualche mese.

Sebbene non ci siano requisiti stringenti rispetto alla situazione economica o allo stato di famiglia dell’aspirante affidatario, è comunque bene ricordare che si tratta di una scelta importante e impegnativa, che deve rispecchiare una reale volontà di aiutare il bambino nel suo processo di crescita e una disponibilità ad accoglierlo non solo nella propria casa ma nella propria vita.

Il genitore affidatario deve possedere una grande capacità affettiva, essere consapevole e rispettare il background del bambino ed essere pronto a collaborare con tutte le “parti in causa” (i genitori biologici, gli altri membri della famiglia di origine, i servizi sociali ecc.) per fare il suo bene.

Cos’è l’adozione?

L’adozione è un istituto giuridico che permette di creare un rapporto di filiazione fra soggetti che non sono legati biologicamente. Un bambino adottato, infatti, è considerato legalmente figlio della coppia e gli sono riconosciuti tutti i diritti che spettano ai figli legittimi e naturali (L. 184/1983, parzialmente modificata da L. 149/2001).

La legge prevede l’istituto dell’adozione nei casi in cui sussista uno “stato di abbandono”, ovvero una profonda e continua privazione materiale, affettiva e/o relazionale, che ha causato gravi effetti sulla sfera fisica, psicologica e/o cognitiva del minore.

Chi può diventare genitore adottivo?

L’adozione è permessa soltanto alle coppie sposate da almeno tre anni, durante i quali non dev’esserci stata alcuna separazione neanche di fatto. Nel caso in cui la coppia sia sposata da meno di tre anni ma abbia convissuto in modo stabile e continuativo prima delle nozze, è possibile sommare alla durata del matrimonio il periodo di convivenza pre-matrimoniale.

Inoltre, sono presenti alcuni requisiti di età: la coppia deve avere almeno 18 anni più del minore che intende adottare, ma i due genitori non devono superare, rispettivamente, i 45 e i 55 anni di differenza con l’adottato. Questo limite può venire meno se la coppia ha già dei figli minorenni (adottivi o naturali) o adotta contestualmente due o più fratelli.

Infine, gli aspiranti genitori adottivi devono dimostrare di essere idonei a educare e istruire, e in possesso delle risorse economiche per mantenere i minori che intendono adottare. 

La valutazione e verifica dei requisiti è condotta dai Tribunali per i minorenni, tramite i servizi socio-assistenziali degli Enti locali e in collaborazione con i servizi delle aziende sanitarie locali.

Quali sono le differenze?

L’affido familiare ha carattere provvisorio e nasce con lo scopo di supportare le famiglie che, a causa di difficoltà gravi ma temporanee, non sono in grado di prendersi adeguatamente cura dei loro figli.

L’adozione, invece, ha carattere permanente e definitivo e prevede che l’adottato assuma lo stato di figlio legittimo ed entri a pieno titolo nel nucleo familiare, stabilendo rapporti di parentela con tutti i congiunti degli adottanti.

Per questa ragione, anche i requisiti richiesti agli aspiranti genitori affidatari o adottivi sono molti diversi: 

  • per quanto riguarda i genitori affidatari, vi è una preferenza verso le coppie sposate, soprattutto se con figli minorenni, ma non si tratta di un pre-requisito vincolante;
  • I genitori adottivi devono obbligatoriamente essere sposati e presentare prova del possesso delle condizioni economiche necessarie al mantenimento materiale dell’adottato (busta paga, dichiarazione dei redditi ecc.).

Infine, durante l’affido familiare, i genitori affidatari sono tenuti a mantenere i rapporti con i genitori biologici, mentre con l’adozione cessa ogni rapporto dell’adottato con la famiglia d’origine.

L’affido può trasformarsi in adozione?

A partire dal 2015, la legge italiana prevede la possibilità che l’affido familiare si trasformi in adozione, affermando il diritto alla continuità affettiva dei minorenni in affido (L. 173/2015).

In precedenza, infatti, se il Tribunale accertava l’impossibilità del minore affidato di rientrare in famiglia (perché, ad esempio, la condizione di “provvisorietà” della situazione di crisi veniva meno), ne dichiarava la stato di adottabilità, recidendo in questo modo i legami con la famiglia affidataria. Questa separazione improvvisa spesso causava una forte sofferenza nei bambini e ragazzi affidati, soprattutto nei casi in cui era stato costruito un rapporto di famiglia stabile e duraturo.

Per questo motivo, in presenza di particolari condizioni, ai genitori affidatari è concessa l’opzione di trasformare l’affido in adozione.