Il ruolo chiave del responsabile dei lavori: compiti e responsabilità nel contesto normativo

Il responsabile dei lavori, definito dall’art. 89 del D.Lgs 81/2008, rappresenta una figura cruciale che può essere incaricata dal committente di svolgere specifici compiti inerenti ai lavori in corso. 

La sua designazione avviene mediante un incarico o una delega formale da parte del committente.

Nel contesto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relativo ai lavori pubblici, il ruolo del responsabile dei lavori è assunto dal responsabile del procedimento.

I compiti del responsabile dei lavori, non obbligatoriamente presente, devono essere chiaramente definiti al momento della nomina. 

Questi compiti possono coprire, in tutto o in parte, gli obblighi del committente, come indicato al comma 1 dell’art. 93 del D.Lgs. 81/08, che stabilisce che il committente è esonerato dalle responsabilità limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori.

Tra i compiti assegnati al responsabile dei lavori, uno dei principali è la designazione dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, soprattutto quando sono coinvolte più imprese esecutrici in cantiere, anche non contemporaneamente.

Inoltre, è responsabilità del responsabile dei lavori comunicare tali nominativi alle imprese affidatarie, esecutrici e ai lavoratori autonomi che accedono al cantiere.

Sempre in base all’incarico ricevuto, il responsabile dei lavori può essere coinvolto nelle fasi di progettazione dell’opera, seguendo i principi di tutela stabiliti dall’articolo 15 del decreto legislativo. 

Ciò include la fase delle scelte architettoniche, tecniche e organizzative, nonché la previsione della durata dei vari lavori o fasi.

Nei lavori pubblici, il responsabile dei lavori svolge tali compiti nel rispetto delle attribuzioni del responsabile del procedimento e del progettista.

Infine, il responsabile dei lavori, in base all’incarico ricevuto dal committente, può essere tenuto a verificare che il coordinatore per la sicurezza adempia ai propri obblighi, tra cui la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), del fascicolo dell’opera, e la verifica dell’applicazione delle disposizioni di sicurezza da parte delle imprese esecutrici.