Il ruolo del dirigente per la sicurezza sul lavoro

Il Dirigente per la Sicurezza è individuato come colui che, in base alle competenze professionali e ai poteri gerarchici e funzionali congrui al proprio incarico, implementa le direttive del datore di lavoro, organizzando e sorvegliando l’attività lavorativa.

Questa definizione è sancita nell’art. 2, lett. d) del Decreto Legislativo 81/2008, noto come Testo Unico per la Sicurezza.

La nomina o la delega di funzione del dirigente sicurezza

Il datore di lavoro, sebbene non obbligato, dovrebbe formalizzare la nomina del dirigente per la sicurezza attraverso una “delega di funzione”, un atto scritto che diviene valido ed efficace con l’accettazione da parte del delegato.

Questo strumento consente di trasferire specifici doveri rilevanti in sede penale, insieme ai relativi poteri giuridici, dal titolare di diritto (il datore di lavoro) a un garante “derivato”.

L’art. 16 del Decreto Legislativo 81/2008 richiede che la delega di funzione sia redatta per atto scritto con data certa.

L’atto deve specificare tutti i poteri necessari alle funzioni delegate, inclusa l’autonomia di spesa, e deve essere accettato per iscritto dal delegato, con adeguata pubblicità.

Il dirigente per la sicurezza di fatto

Il dirigente, sebbene generalmente assunto con un contratto di lavoro subordinato e una specifica qualifica, non è necessariamente un dirigente dal punto di vista del diritto penale del lavoro.

Infatti, chi svolge compiti prevenzionistici simili a quelli del dirigente può essere considerato “dirigente di fatto” e responsabile in caso di violazione delle norme antinfortunistiche, indipendentemente dalle nomine formali.

I poteri del dirigente per la sicurezza

Il Dirigente per la sicurezza possiede un’autonomia decisionale significativa, dirigendo sia persone in posizioni apicali che in singoli ambiti.

All’interno dei limiti e delle mansioni assegnategli dall’organizzazione aziendale e dal datore di lavoro, il dirigente ha il potere organizzativo, di direzione tecnico-amministrativa, decisionale sulle procedure di lavoro, di vigilanza sulla regolarità antinfortunistica e igienica delle lavorazioni, e di organizzazione dei fattori della produzione.

Gli obblighi del dirigente per la sicurezza

I dirigenti per la sicurezza condividono con l’imprenditore gli oneri e le responsabilità in materia di sicurezza, derivanti direttamente dall’incarico conferito dal datore di lavoro.

Gli obblighi del dirigente sono specificati nell’art. 18 del Decreto Legislativo 81/2008 e comprendono la nomina del medico competente, degli addetti antincendio e del primo soccorso, la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI), l’invio dei lavoratori alla visita medica, la formazione sui rischi e la convocazione di riunioni periodiche in presenza di più di 15 lavoratori.

Il dirigente per la sicurezza: formazione obbligatoria

Conformemente all’art. 37 co. 7 del decreto legislativo 81/2008, i dirigenti per la sicurezza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione, oltre a un aggiornamento periodico.

Tale formazione è regolamentata dall’accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e può essere seguita anche attraverso modalità e-learning.