Il ruolo del preposto alla sicurezza: compiti e responsabilità

Il responsabile per la sicurezza è un individuo incaricato di svolgere le mansioni tipiche di un “capo“, che comprendono:

  • Supervisionare le attività lavorative svolte dai dipendenti.
  • Assicurare l’attuazione delle direttive impartite dal dirigente o dal datore di lavoro.
  • Verificare che i dipendenti eseguano correttamente tali direttive.

Nel dicembre del 2021, la Legge 215/21 ha introdotto diverse modifiche al Decreto Legislativo 81/08, alcune delle quali riguardano la figura del responsabile per la sicurezza.

L’obiettivo del legislatore è stato quello di conferire maggiore responsabilità a questa figura, ritenuta cruciale per garantire la supervisione e il rispetto delle norme antinfortunistiche all’interno dell’azienda.

Chi riveste il ruolo di preposto alla sicurezza

Per delineare la figura del Preposto alla Sicurezza, possiamo fare riferimento alla definizione fornita dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 81/08, che lo descrive come:

“la persona che, in virtù delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alle attività lavorative e assicura l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone l’esecuzione corretta da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Il preposto alla sicurezza svolge una funzione organizzativa negli uffici, nei cantieri, nelle officine, nelle squadre di manutenzione, ecc., e corrisponde a ruoli come:

  • Capo squadra
  • Capo produzione
  • Capo linea
  • Capo reparto
  • Capo turno
  • Capo cantiere

Il preposto è investito del “potere di iniziativa”, che gli consente di implementare un “modello collaborativo” finalizzato a garantire la “massima sicurezza possibile” sul luogo di lavoro.

Questo ruolo impone al preposto di attivarsi per assicurare la sicurezza degli altri lavoratori, assumendo un ruolo di “garanzia” della sicurezza e della salute in ambito lavorativo.

Quali sono gli impegni del preposto alla sicurezza

Gli impegni del preposto, in ambito di sicurezza sul lavoro, sono delineati dall’articolo 19 del Decreto Legislativo 81/2008 e comprendono:

  • Sovrintendere e vigilare sull’osservanza, da parte dei singoli lavoratori, dei loro obblighi di legge e delle disposizioni aziendali concernenti salute e sicurezza sul lavoro, nonché sull’utilizzo dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione. In caso di comportamenti non conformi, il preposto interviene per correggerli, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. Se la non conformità persiste, è autorizzato a interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
  • Verificare che soltanto i lavoratori adeguatamente istruiti accedano alle zone a rischio grave e specifico.
  • Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in situazioni di emergenza, dando istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.
  • Informare tempestivamente i lavoratori esposti a un rischio grave e immediato riguardo al pericolo e alle misure di protezione adottate o da adottare.
  • Evitare, salvo eccezioni debitamente motivate, di richiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in situazioni di pericolo grave e immediato.
  • Segnalare prontamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, nonché ogni altra condizione di pericolo rilevata durante il lavoro sulla base della formazione ricevuta.
  • Interrompere temporaneamente l’attività in caso di rilevamento di condizioni di pericolo durante la vigilanza o di deficienze dei mezzi e delle attrezzature, se necessario, e segnalare prontamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
  • Partecipare a corsi di formazione specifici.

Quali sono le responsabilitàe le sanzioni per il preposto alla sicurezza

Il preposto alla sicurezza può essere chiamato a rispondere sia civilmente che penalmente per le proprie responsabilità.

In particolare, l’articolo 56 del Decreto Legislativo 81/2008 prevede sanzioni per il preposto in caso di violazione degli obblighi a lui assegnati (come individuati nell’articolo 19 del D.Lgs. 81/08 già citato).

Le violazioni commesse dal preposto possono comportare:

  • Arresto da uno a tre mesi.
  • Multe che possono variare da € 300 a € 2.000, a seconda della natura delle violazioni. Questi importi sono periodicamente aggiornati per tener conto della perdita di valore del denaro nel tempo.

Il preposto alla sicurezza, per difendersi da eventuali accuse, deve fornire evidenze concrete dell’adempimento del suo incarico.

Un metodo efficace per dimostrare il proprio adempimento è utilizzare segnalazioni scritte.

Ad esempio:

  • Segnalare lacune, malfunzionamenti o manomissioni dei dispositivi di sicurezza delle macchine o dei dispositivi di protezione individuali (DPI) e/o collettivi (DPC).
  • Informare in forma scritta in caso di mancato rispetto delle disposizioni o dei regolamenti aziendali da parte di un lavoratore.

L’utilizzo di segnalazioni scritte fornisce una documentazione chiara e tracciabile delle azioni intraprese dal preposto per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro e può essere un valido strumento di difesa in caso di controversie o accuse.

La nomina del preposto alla sicurezza

A seguito delle recenti modifiche apportate all’articolo 18 del Decreto Legislativo 81/2008 alla fine del 2021, è ora richiesto al datore di lavoro di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19.”

Questo è stato introdotto attraverso l’aggiunta del comma 1, lettera b-bis.

I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza, e il preposto non può subire pregiudizio a causa dello svolgimento delle proprie attività.

Allo stesso tempo, con l’aggiunta del comma 8-bis all’articolo 26 riguardante gli “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione“, è stato introdotto l’obbligo per i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori di indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Ma cosa dovrebbe includere la nomina del preposto alla sicurezza?

Analogamente ad altri incarichi, la nomina del preposto dovrebbe almeno contenere:

  • Le generalità del preposto incaricato.
  • I compiti attribuiti e i relativi poteri.
  • La data di nomina del preposto.
  • La firma di accettazione da parte del preposto incaricato.

In tema di salute e sicurezza sul lavoro, la rilevanza dei soggetti che ricoprono ruoli di garanzia, come datore di lavoro, dirigente e preposto, è determinata dalle effettive attività svolte.

Il concetto di “preposto di fatto” è pertanto rilevante, qualora un individuo assuma tale ruolo, anche in assenza di una nomina formale di preposto.

Il concetto di preposto e la possibilità di delega di funzione

Il “preposto di fatto” è un individuo che, pur non avendo una nomina formale di preposto conferita dal datore di lavoro, effettivamente esercita i poteri e le funzioni tipiche del preposto all’interno dell’azienda ed è riconosciuto come tale dai colleghi.

Questa figura è esplicitamente contemplata dall’articolo 299 del Decreto Legislativo 81/08.

Il preposto di fatto assume la stessa responsabilità del preposto “di diritto“, ovvero di colui al quale è stato formalmente assegnato l’incarico.

In altre parole, se un individuo è riconosciuto dai colleghi come un “capo” in azienda, è considerato un preposto di fatto, anche in assenza di una nomina formale.

È importante notare che la presenza di un preposto di fatto non esonera il preposto formalmente designato da responsabilità in caso di violazione della normativa antinfortunistica, anche se quest’ultimo potrebbe non svolgere effettivamente le proprie mansioni.

Riguardo alla delega di funzione al preposto, questa può essere conferita non solo direttamente dal datore di lavoro ma anche dal dirigente mediante una delega, accompagnata da un’adeguata subdelega che trasferisce specifici poteri in materia di sicurezza sul lavoro.

Tanto la delega quanto la subdelega devono rispettare i requisiti formali e sostanziali stabiliti dall’articolo 16 del D.Lgs. 81/2008.

L’atto di trasferimento di competenze organizzative e gestionali in materia di sicurezza e salute dei lavoratori al preposto può essere redatto senza includere l’autonomia di spesa, a meno che ciò non sia necessario per lo svolgimento delle funzioni delegate.

La formazione obbligatoria per il preposto alla sicurezza

In conformità con l’articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008, il preposto alla sicurezza, come ogni figura chiave per la sicurezza sul lavoro, è tenuto a ricevere una formazione adeguata e specifica, con un successivo aggiornamento quinquennale.

Il percorso formativo è definito nell’Accordo tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano datato 21/12/2011.

Questo implica un obbligo di formazione per il datore di lavoro e, di conseguenza, un diritto corrispondente per il preposto.

La Legge 215/2021 ha introdotto modifiche al Decreto Legislativo 81/2008, alcune delle quali riguardano la formazione del preposto in materia di sicurezza.

Tuttavia, la lettura combinata del nuovo comma 7-ter e dei commi 1 e 7 dell’articolo 37, modificati dalla Legge n. 215/2021, indica che tali novità entreranno in vigore quando sarà pubblicato il nuovo Accordo tra Stato e Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Questo nuovo Accordo sostituirà quello del 21/12/2011 e la sua pubblicazione è prevista entro il 30/6/2022, come indicato nell’articolo 37, comma 2.

Fino a tale data, le indicazioni riguardanti i contenuti, le durate e le periodicità della formazione del preposto stabilite dall’Accordo del 21/12/2011 rimangono in vigore.