La definizione del lavoratore notturno e le implicazioni normative

Il lavoratore notturno è definito nel comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 66/2003. Secondo questa definizione, il lavoratore notturno è:

  • Un lavoratore che, durante il periodo notturno, svolge almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero in modo normale.
  • Un lavoratore che, durante il periodo notturno, svolge almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In mancanza di regolamentazione collettiva, è considerato lavoratore notturno chi svolge per almeno tre ore di lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno. Questo limite minimo è proporzionato per i lavoratori notturni a tempo parziale.

Per comprendere appieno questa definizione, è importante specificare cosa la normativa intende per “periodo notturno” (ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D. Lgs. n. 66/2003), ovvero un periodo di almeno sette ore consecutive che include l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

Il periodo notturno può variare a seconda delle disposizioni contrattuali, iniziando dalle 22:00 (conclusione alle 5:00) fino alla mezzanotte (conclusione alle 7:00).

Secondo le indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), il lavoratore notturno è colui che è contrattualmente obbligato a svolgere almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero durante il periodo notturno.

Se esiste una regolamentazione contrattuale collettiva, il lavoratore notturno è colui che svolge la parte dell’orario di lavoro notturno individuato dal contratto collettivo.

In mancanza di disposizioni collettive, è considerato lavoratore notturno chi svolge almeno tre ore di lavoro notturno per almeno 80 giorni lavorativi all’anno.

Secondo l’art. 1 del D. Lgs. N. 67/2011, il lavoratore notturno rientra tra le categorie di lavoratori che possono accedere al trattamento pensionistico anticipato.

Questo beneficio si estende anche ai lavoratori notturni che rientrano tra le tipologie di funzioni lavorative particolarmente faticose e pesanti, definiti come “lavori usuranti“.

Tra questi rientrano i lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64.

Al di fuori di questi casi, sono inclusi i lavoratori che svolgono almeno tre ore di lavoro notturno per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.