La delega di funzioni nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro: definizione e ruolo chiave nell’ambito professionale

La delega di funzioni costituisce un efficace strumento di decentralizzazione dei compiti all’interno del contesto aziendale, introducendo un valore aggiunto all’organizzazione attraverso la distribuzione delle responsabilità su diversi soggetti.

Di solito emanata dal datore di lavoro, la delega di funzioni facilita una più efficiente attuazione e controllo dei processi gestionali.

Di seguito approfondiremo questo tema esplorando i seguenti argomenti.

Ottimizzare la gestione della salute e sicurezza sul lavoro

Il ricorso alla delega di funzioni nell’ambito della salute e sicurezza del lavoro costituisce un approccio strategico per assegnare compiti e responsabilità a individui dotati di specifica preparazione tecnica e professionalità, nonché con disponibilità di tempo più ampia per adempiere alle proprie funzioni. Attraverso la delega di funzioni, il datore di lavoro può agevolmente coinvolgere soggetti qualificati nel rispetto degli standard di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Questo strumento si rivela particolarmente utile per apportare miglioramenti ai processi esistenti e ai dispositivi individuali e collettivi già adottati, contribuendo così a elevare gli standard di salute e sicurezza. Una corretta formulazione e applicazione della delega di funzioni non solo ottimizza l’efficienza nel rispetto delle normative vigenti, ma rappresenta anche un istituto che consente la deresponsabilizzazione dei soggetti obbligati ex lege, favorendo una distribuzione equa e mirata delle responsabilità.

La delega di funzioni nella sicurezza e salute del lavoro

La delega di funzioni in ambito di sicurezza e salute del lavoro si configura come un mezzo mirato a organizzare l’azienda, con l’obiettivo di migliorare i livelli di sicurezza e mantenere elevati i presidi prevenzionistici a tutela della salute dei lavoratori.

Questa pratica costituisce un atto attraverso il quale si trasferiscono doveri, poteri e le relative responsabilità dal garante (delegante) a un soggetto terzo, caratterizzato da adeguata competenza professionale e specifica esperienza.

Tale trasferimento attribuisce al soggetto terzo i necessari poteri organizzativi, di gestione e di controllo, fornendo inoltre una sufficiente autonomia di spesa, laddove prevista per il corretto adempimento delle responsabilità delegate.

Un approccio strategico che, se adeguatamente attuato, può contribuire significativamente all’elevazione degli standard aziendali in materia di sicurezza e salute del lavoro.

La formulazione adeguata della delega di funzioni: requisiti e procedure

Nel processo di redazione della delega di funzioni, atto di fondamentale importanza, è essenziale garantire una tempestiva pubblicità e rispettare i requisiti stabiliti dall’art. 16 del D.Lgs. 81/2008.

Questo atto deve essere redatto per iscritto e avere data certa, assicurando una tracciabilità adeguata.

L’art. 16 del D.Lgs. 81/08 stabilisce chiaramente le condizioni che la delega di funzioni del datore di lavoro deve soddisfare:

  • Deve risultare da un atto scritto con data certa;
  • Il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  • La delega deve conferire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  • Deve assegnare al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  • La delega deve essere accettata per iscritto dal delegato.

Queste disposizioni, se rispettate scrupolosamente, assicurano una formulazione corretta e completa della delega di funzioni, contribuendo a garantire la trasparenza e la validità di questo importante strumento nell’ambito aziendale.

Cosa significa Culpa in Viglilanza

Culpa in vigilanza è un termine legale che si riferisce all’obbligo di vigilanza del delegante (datore di lavoro) nei confronti delle funzioni delegate.

In altre parole, anche quando un soggetto decide di delegare alcune funzioni a un delegato, il delegante è comunque responsabile della supervisione accurata e corretta esecuzione di tali funzioni da parte del delegato.

La delega di funzioni non libera il delegante dall’obbligo di monitorare attentamente e garantire che il delegato svolga le attività assegnate conformemente alle normative e agli standard stabiliti.

Il concetto di “culpa in vigilanza” sottolinea che il delegante è tenuto a esercitare un adeguato livello di supervisione per prevenire eventuali violazioni normative o errori commessi dal delegato durante l’adempimento delle sue responsabilità delegate.

In pratica, anche se le funzioni sono state trasferite al delegato, il delegante conserva la responsabilità finale e la supervisione dovuta per garantire che tutto sia gestito correttamente e in conformità con le leggi e le regolamentazioni applicabili.

Delega di funzioni

La delega di funzioni e l’implementazione di modelli di organizzazione secondo il Decreto Legislativo 231/01 sono strettamente legate alle disposizioni normative.

L’articolo 16 del Decreto Legislativo 81/08 stabilisce che l’adozione e l’efficace attuazione di un modello di organizzazione, conforme al Decreto Legislativo 231/01 e all’articolo 30 del Decreto Legislativo 81/08, consentono di esonerare il datore di lavoro delegante dall’obbligo di vigilanza.

In base a tali normative, la corretta implementazione di un modello di organizzazione ai sensi del Decreto Legislativo 231/01, insieme all’adempimento delle disposizioni dell’articolo 30 del Decreto Legislativo 81/08, permette al datore di lavoro delegante di essere considerato esente dall’obbligo di supervisionare direttamente le attività delegate.

Questo sottolinea l’importanza di adottare e attuare efficacemente un modello organizzativo che rispetti le disposizioni legali al fine di garantire la conformità e prevenire violazioni normative.

In sostanza, la conformità a tali modelli di organizzazione offre al datore di lavoro delegante una forma di protezione legale, in quanto dimostra l‘impegno nell’adottare misure preventive e organizzative per gestire le attività aziendali in modo conforme alle normative vigenti.

La delega di funzioni presenta distinzioni significative rispetto ai ruoli funzionali stabiliti dalla legge, noti come funzioni garanti della sicurezza.

È fondamentale comprenderne le differenze per evitare confusioni.

Innanzitutto, la delega di funzioni non va confusa con i ruoli funzionali previsti dalla legge, che rappresentano l’atto di investitura e incarnano il principio organizzativo della specializzazione delle mansioni.

Questi ruoli, come il datore di lavoro settoriale, il dirigente per la sicurezza o il preposto, sono definiti chiaramente dal testo unico sulla sicurezza e non richiedono una designazione formale.

A queste figure sono assegnati compiti e doveri in base alla loro posizione, indipendentemente da una specifica nomina.

Inoltre, la delega di funzioni si distingue sia dalla delega di esecuzione, in cui il garante affida solo alcuni compiti esecutivi a un altro soggetto che agisce come collaboratore, sia dalla delega di fatto (ex art. 299 D.Lgs. 81/2008).

Quest’ultima rende i datori di lavoro, i dirigenti o i preposti responsabili esclusivamente dell’esercizio concreto dei poteri giuridici loro attribuiti.

In sintesi, la delega di funzioni ha caratteristiche proprie e non si sovrappone né ai ruoli funzionali previsti dalla legge né ad altre forme di delega, sottolineando l’importanza di distinguere chiaramente le responsabilità e i compiti nelle dinamiche organizzative aziendali.