REGISTRO CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI

Registro Rifiuti: è lo strumento che, insieme al formulario di identificazione dei rifiuti, permette di tracciare i rifiuti in modo corretto.

Il registro rifiuti è regolato dalla seguente normativa:

  • D. Lgs. 152/06 e s.m.i., soprattutto gli artt. 188-bis (controllo della tracciabilità dei rifiuti), 190 (introduzione del registro di carico e scarico), 258 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari).
  • DM Ambiente 148/1998 (approvazione del modello dei registri di carico e scarico)
  • Circolare Ambiente/Industria del 04/08/1998, n. GAB/DEC/812/98 (esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di identificazione dei rifiuti
  • DM 59/2023 (approvazione del nuovo modello di registro cronologico di carico e scarico e modalità di tenuta)

Le registrazioni devono essere fatte da certi soggetti entro dei termini stabiliti:

  • produttori iniziali: entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dal suo scarico;
  • soggetti che fanno la raccolta e il trasporto: entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destinazione;
  • commercianti, intermediari e consorzi: entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destinazione;
  • soggetti che fanno le operazioni di recupero e di smaltimento: entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

Prima della data di iscrizione al RENTRI, il registro rifiuti è tenuto in modalità cartacea, usando un format esemplare disponibile sul portale del RENTRI, compilato e vidimato dalle Camere di commercio competenti per territorio secondo le procedure e le modalità previste dalla normativa sui registri IVA.

Dopo la data di iscrizione al RENTRI, il registro rifiuti è tenuto in modalità digitale, con vidimazione digitale tramite l’assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di commercio attraverso il RENTRI; la compilazione in modalità digitale segue queste disposizioni:

  • le registrazioni sono consultabili agli organi di controllo con mezzi informatici forniti dall’operatore, che deve garantire il loro funzionamento corretto e sono l’informazione primaria e originale da cui si possono fare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Le registrazioni sono fatte dagli operatori in modo da garantire la possibilità di riprodurre i documenti conservati e l’estrazione delle informazioni dagli archivi informatici, riguardo alla serie di dati trasmessi al RENTRI, se ciò è richiesto in sede di ispezioni o verifiche da parte degli organi di controllo;
  • ogni registrazione che compone il registro rifiuti ha una numerazione progressiva e non modificabile e garantisce l’identificabilità dell’utente;
  • ogni correzione alle registrazioni è memorizzata con l’identificativo dell’utente che l’ha fatta, la data e l’ora;
  • i sistemi gestionali usati dall’operatore assicurano nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche del Codice dell’amministrazione digitale. Nel registro cronologico di carico e scarico sono inserite anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto.

Il D.Lgs. 116/2020 stabilisce che i registri di carico e scarico siano conservati per un periodo pari a tre anni dalla data dell’ultima registrazione. Per le discariche i registri devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati, alla chiusura dell’impianto, all’autorità che ha dato l’autorizzazione. I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono invece essere tenuti presso la sede legale.