LEGGI E DECRETI SULLA SCUOLA

STUDIO GUIDATO ALLA NORMATIVA SCOLASTICA ITALIANA

Panoramica dei Documenti

Questo studio guidato si concentra sull'analisi di diversi atti normativi italiani riguardanti il sistema scolastico, universitario e della ricerca. I documenti principali includono:

Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249: Definisce le modalità di acquisizione dei 24 crediti formativi universitari (CFU) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche, necessari per l'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento.
Decreto Dirigenziale Generale 25 luglio 2013, n. 58: Riguarda l'attivazione dei percorsi speciali per l'accesso all'insegnamento, facendo riferimento a diverse leggi e decreti precedenti che hanno delineato il quadro normativo per la formazione e l'abilitazione del personale scolastico.
Decreto Ministeriale 25 marzo 2013, n. 81: Apporta modifiche al DM 249/2010, presumibilmente specificando o integrando le disposizioni precedenti.
Decreto del Presidente della Repubblica 275/99 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche): Introduce e disciplina l'autonomia delle scuole in Italia.
Decreto Legislativo 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione): Rappresenta un corpus normativo fondamentale che raccoglie diverse leggi sull'istruzione. Gli estratti si concentrano sugli organi collegiali a livello distrettuale e sulle tasse scolastiche.
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008): Contiene diverse disposizioni di natura finanziaria che hanno impatto anche sul settore dell'istruzione, della ricerca e delle autonomie territoriali.
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate): Definisce i principi e le norme per garantire i diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, con implicazioni anche per l'ambito scolastico.
Legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento (DSA) in ambito scolastico): Riconosce i DSA e stabilisce misure per garantire il diritto allo studio degli studenti con tali disturbi.
Legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali di prestazione in materia di istruzione e formazione professionale): Delega il governo a emanare decreti legislativi per la riforma del sistema educativo.
Legge 28 dicembre 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e sull'istruzione e formazione professionale): Introduce il concetto di parità tra scuole statali e non statali e interviene sul diritto allo studio.

Decreto Ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025: modalità per garantire la continuità didattica dei docenti precari sui posti di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026

Come si è evoluta nel tempo la normativa italiana riguardante i disturbi specifici dell'apprendimento nelle scuole?

La normativa italiana riguardante i disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nelle scuole ha avuto un'evoluzione significativa nel tempo. Tra le tappe fondamentali, spicca l'introduzione della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, intitolata "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico".

Questa legge ha rappresentato un momento cruciale in quanto ha riconosciuto ufficialmente la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia come disturbi specifici di apprendimento. L'obiettivo principale della Legge 170/2010 è stato quello di stabilire misure concrete per garantire il diritto allo studio degli studenti con DSA.

Successivamente all'emanazione della Legge 170/2010, sono state introdotte delle linee guida attraverso il Decreto Ministeriale 5669/11. Queste linee guida hanno fornito indicazioni operative e dettagliate per l'attuazione della legge nel contesto scolastico.

Secondo quanto riportato in uno dei suoi allegati, a partire dall'anno 2012, dopo la promulgazione della Legge 170/2010, si è manifestata un'attenzione crescente verso l'inclusione scolastica. La Legge 170/2010, insieme alle successive linee guida, ha quindi segnato un'evoluzione importante nella normativa italiana, portando al riconoscimento dei DSA e alla definizione di strategie per supportare gli studenti che ne sono affetti all'interno del sistema scolastico.

FOCUS su: La Buona Scuola

Il documento "La Buona Scuola - I Decreti Attuativi" presenta una serie di interventi legislativi volti a riformare il sistema educativo italiano. Organizzato per temi, il testo esplora il reclutamento e la formazione iniziale dei docenti, introducendo un nuovo percorso triennale retribuito denominato FIT. Un'altra sezione significativa riguarda la valutazione degli studenti e la certificazione delle competenze, con modifiche agli esami di Stato nei diversi cicli scolastici e l'introduzione delle prove INVALSI come requisito di ammissione. Il decreto affronta inoltre l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, rafforzando il supporto e definendo nuove procedure e figure professionali. Ulteriori aree di intervento includono l'istituzione di un sistema integrato di educazione e istruzione per la fascia 0-6 anni, il riordino delle scuole italiane all'estero, il potenziamento del diritto allo studio attraverso esoneri, borse e sussidi, il rinnovamento dell'istruzione professionale per un migliore raccordo con il mondo del lavoro, e la valorizzazione della cultura umanistica, del patrimonio e della creatività nelle scuole. Nel suo complesso, il documento mira a modernizzare e rendere più equo ed efficace il sistema scolastico italiano attraverso una serie di riforme strutturali.

Reclutamento e Formazione Docenti

La normativa italiana riguardante il reclutamento e la formazione dei docenti ha subito diverse evoluzioni nel tempo, con il decreto ministeriale n. 249 del 2010 che rappresenta un punto di riferimento fondamentale, successivamente integrato e modificato.

Formazione Iniziale degli Insegnanti (DM 249/2010)

Il DM 249/2010 disciplina i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti per tutti i gradi scolastici. L'obiettivo primario della formazione iniziale è qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie per far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti. Un aspetto integrante è anche l'acquisizione delle competenze per lo sviluppo e il sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, competenze che costituiscono il fondamento dell'unitarietà della funzione docente.

Il decreto prevede percorsi formativi preordinati all'acquisizione di tali competenze per tutte le classi di abilitazione. Questi percorsi si differenziano a seconda del grado di istruzione:

  • Scuola dell'infanzia e primaria: Un corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico, comprensivo di tirocinio da avviare dal secondo anno. Il corso si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio, che costituiscono un esame con valore abilitante. La commissione esaminatrice è integrata da docenti tutor e da un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale. Il tirocinio prevede 600 ore complessive pari a 24 crediti formativi universitari, con un aumento progressivo dei crediti fino all'ultimo anno. La tesi di laurea verte su tematiche disciplinari collegate all'insegnamento e può avere relazione con l'attività di tirocinio.
  • Scuola secondaria di primo e secondo grado (incluse materie artistiche, musicali e coreutiche):
    • Per le materie artistiche, musicali e coreutiche, il percorso comprende il conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico a numero programmato e con prova di accesso, e lo svolgimento del tirocinio formativo attivo (TFA) comprensivo dell'esame con valore abilitante.
    • Per le altre discipline, il decreto prevedeva percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), disciplinati dall'articolo 10.

Il Tirocinio Formativo Attivo (TFA)

Il TFA è istituito presso le università o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Può essere svolto in collaborazione tra più atenei o tra atenei e istituzioni AFAM. Il TFA comprende diverse attività:

  • Insegnamenti di scienze dell’educazione, con particolare riguardo alle metodologie didattiche e ai bisogni speciali. Almeno 6 CFU devono essere dedicati a didattica e pedagogia speciale rivolti ai bisogni educativi speciali.
  • Insegnamenti di didattiche disciplinari, svolti anche in contesti di laboratorio, con una stretta relazione tra approccio disciplinare e didattico.
  • Laboratori pedagogico-didattici, indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche educative e delle esperienze di tirocinio. Almeno uno di questi laboratori deve essere dedicato al settore della disabilità.
  • Tirocinio diretto e indiretto nelle scuole. Almeno 75 ore del tirocinio sono dedicate all'integrazione degli alunni con disabilità.

La gestione del TFA è affidata al consiglio di corso di tirocinio, composto da tutor coordinatori, docenti universitari, dirigenti scolastici e un rappresentante degli studenti tirocinanti. Questo consiglio cura l'integrazione tra le diverse attività e organizza i laboratori.

L'attività di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura di una relazione del lavoro svolto in collaborazione con l'insegnante tutor. La relazione finale, valutata da un docente universitario e dall'insegnante tutor, deve evidenziare la capacità del tirocinante di integrare competenze teoriche e pratiche.

Docenti Tutor

Il DM 249/2010 prevede diverse figure di docenti tutor per lo svolgimento delle attività di tirocinio:

  • Tutor coordinatori: Orientano e gestiscono i rapporti con i tutor, assegnano gli studenti alle scuole, formalizzano i progetti di tirocinio, formano i gruppi di studenti attraverso il tirocinio indiretto, supervisionano e valutano le attività di tirocinio diretto e indiretto, e seguono le relazioni finali.
  • Tutor dei tirocinanti: Orientano gli studenti rispetto all'organizzazione didattica della scuola, accompagnano e monitorano l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento. Sono designati dai coordinatori didattici e dai dirigenti scolastici tra i docenti a tempo indeterminato delle scuole accreditate.
  • Tutor organizzatori: Supportano i corsi di laurea magistrale per l'infanzia e primaria, organizzando e gestendo i rapporti tra università, scuole e dirigenti scolastici, e gestendo le attività amministrative legate ai distacchi dei tutor coordinatori.

I tutor coordinatori e organizzatori rispondono al consiglio di facoltà, che annualmente ne conferma o revoca l'incarico in base a specifici parametri.

Valutazione e Abilitazione

L'esame finale del TFA prevede:

  • La valutazione dell'attività svolta durante il tirocinio.
  • L'esposizione orale di un percorso didattico.
  • La discussione della relazione finale di tirocinio.

La commissione d'esame è composta da docenti universitari, tutor e un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale. La valutazione finale complessiva costituisce esame abilitante all'insegnamento e dà luogo, se superato, al rilascio del relativo diploma.

Formazione Iniziale e Tirocinio (FIT) (Decreto Legislativo 59/2017)

Il Decreto Legislativo 59 del 2017 ha introdotto un sistema unitario e coordinato di formazione iniziale e accesso ai ruoli dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, inclusi gli insegnanti tecnico-pratici e i posti di sostegno. Questo sistema, denominato percorso FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio), prevede:

  • Superamento di un concorso pubblico nazionale.
  • Un successivo percorso formativo triennale, integrato con la formazione universitaria o accademica e la formazione in servizio.

L'obiettivo del percorso FIT è sviluppare e rafforzare nei futuri docenti competenze culturali, disciplinari, didattiche, metodologiche, pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche. Il percorso FIT è articolato in:

  • Corsi di lezioni, seminari e laboratori per completare la preparazione in didattica delle discipline, pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione, psicologia, valutazione e normativa scolastica.
  • Attività di tirocinio diretto nelle scuole accreditate, sotto la guida di un tutor scolastico e in collaborazione con un tutor coordinatore.
  • Attività di tirocinio indiretto presso l'università o l'istituzione AFAM, comprendenti progettazione, discussione e riflessione valutativa sulle attività del tirocinio diretto, sotto la guida di un tutor universitario o accademico.

I titolari di contratto FIT su posto di sostegno devono frequentare nel primo anno un corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica.

La valutazione finale del tirocinio tiene conto del grado di sviluppo delle competenze professionali.

Reclutamento

I percorsi di formazione iniziale, come la laurea magistrale per l'infanzia e primaria e il TFA (nel contesto del DM 249/2010) o il superamento del concorso per l'accesso al percorso FIT (per la scuola secondaria), costituiscono la via di accesso alla professione docente. Il completamento con successo di questi percorsi, e il superamento delle relative valutazioni, porta all'abilitazione all'insegnamento, che è un requisito per l'immissione in ruolo.

Nelle more di una riforma complessiva, il DM 249/2010 ha rappresentato un quadro di riferimento importante per la formazione e l'abilitazione, con l'obiettivo di assicurare regolarità alle assunzioni e di eliminare le cause del precariato. Il percorso FIT introdotto dal D.Lgs. 59/2017 si inserisce in questo processo di riforma, delineando un nuovo modello per l'accesso alla professione nella scuola secondaria.

Le università hanno adeguato i loro regolamenti didattici a partire dall'anno accademico 2011/2012 per attuare le disposizioni del DM 249/2010.

La programmazione degli accessi ai percorsi di formazione iniziale è definita annualmente con decreto ministeriale, basandosi sul fabbisogno di personale docente abilitato e sull'offerta formativa degli atenei e delle istituzioni AFAM [Le nostre conversazioni].

Valutazione e Certificazione Competenze

La valutazione e la certificazione delle competenze sono aspetti cruciali nel sistema educativo italiano, riguardando sia la formazione degli insegnanti che il percorso di apprendimento degli studenti.

Valutazione nella Formazione Iniziale degli Insegnanti:

Nei percorsi di formazione iniziale per diventare insegnanti, come il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) previsto dal DM 249/2010, la valutazione gioca un ruolo fondamentale. L'esame finale del TFA, che ha valore abilitante all'insegnamento, consiste in:

  • la valutazione dell’attività svolta durante il tirocinio;
  • l’esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione;
  • la discussione della relazione finale di tirocinio.

La commissione esaminatrice, composta da docenti universitari, tutor e un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale, effettua questa valutazione. Al punteggio ottenuto si aggiunge quello risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale (o diploma accademico di secondo livello) e degli esami sostenuti durante l’anno di tirocinio, fino a un massimo di 30 punti. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, costituisce il voto di abilitazione all’insegnamento.

Anche nel percorso FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio) introdotto dal Decreto Legislativo 59/2017, la valutazione è continua e culmina con la valutazione finale del tirocinio, che tiene conto del grado di sviluppo delle competenze professionali. I corsi di specializzazione previsti all'interno del FIT si concludono con un esame finale che considera i risultati conseguiti in tutte le attività formative.

È importante sottolineare che l'acquisizione e la valutazione di specifiche competenze sono parte integrante dei percorsi formativi per l'insegnamento. Ad esempio, è essenziale l'acquisizione delle competenze linguistiche in lingua inglese di livello B2, la cui valutazione o certificazione costituisce un requisito essenziale per conseguire l’abilitazione. Allo stesso modo, l'acquisizione delle competenze digitali è prevista, con particolare attenzione alla capacità di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze.

Valutazione e Certificazione delle Competenze degli Studenti:

Per quanto riguarda gli studenti, la normativa pone l'accento su una valutazione formativa ed educativa che ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento. La valutazione concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione.

Nella scuola primaria e secondaria di primo grado, la valutazione degli apprendimenti è effettuata dai docenti di classe, mantenendo l’attribuzione di un voto in decimi e valorizzandone la funzione formativa. Questa valutazione deve essere correlata all'esplicitazione dei livelli di apprendimento raggiunti. Nella scuola secondaria di primo grado è stata introdotta la valutazione attraverso un giudizio sintetico.

Per gli alunni con disabilità, la valutazione è indicata nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), specificando per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte. La valutazione tiene conto del progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione, anche in relazione alla programmazione individualizzata. Le modalità di verifica per questi studenti devono fondarsi su un criterio di equità, garantendo l’accessibilità e la fruibilità delle prove.

La certificazione delle competenze è prevista al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione (scuola secondaria di primo grado). Per le alunne e gli alunni con disabilità, il modello nazionale di certificazione può essere accompagnato da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del PEI. La certificazione delle competenze spetta al team docenti e al consiglio di classe.

Anche al termine del percorso dell’obbligo (16 anni) e a conclusione del quinquennio della scuola superiore è prevista la certificazione delle competenze. Per gli studenti con disabilità della scuola secondaria di secondo grado, la valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze devono essere coerenti con il PEI, personalizzando i descrittori e i giudizi descrittivi dei livelli raggiunti.

Le prove INVALSI escono dall’esame di Stato ma rimangono necessarie per l'ammissione all'esame e valutano anche la lingua inglese nella scuola secondaria di primo grado. L'esito dell'esame di maturità nella scuola secondaria di secondo grado è più strettamente legato al percorso di studi.

In sintesi, la valutazione e la certificazione delle competenze rappresentano processi interconnessi e fondamentali nel sistema scolastico italiano, mirati a garantire la qualità della formazione degli insegnanti e l'efficacia del percorso di apprendimento degli studenti, con particolare attenzione alle esigenze individuali e all'inclusione.

Inclusione scolastica e Disabilità

L'inclusione scolastica degli alunni con disabilità in Italia è un tema centrale e ampiamente regolamentato, fondato su principi costituzionali e su una legislazione specifica in continua evoluzione. Il quadro normativo italiano si distingue a livello internazionale per la sua tradizione di equità e accoglienza.

Fondamenti Normativi:

La Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", rappresenta il pilastro fondamentale per l'inclusione scolastica. Questa legge garantisce il diritto all'educazione e all'istruzione degli alunni con disabilità nelle sezioni di scuola materna e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché nelle università. L'obiettivo primario dell'integrazione scolastica è lo sviluppo delle potenzialità della persona con disabilità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Il diritto all'educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento o da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

Il quadro normativo è stato successivamente integrato e modificato da diversi decreti legislativi attuativi della Legge 107/2015, tra cui il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (c.d. “Decreto sull’inclusione”) e il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96. Questi decreti hanno ulteriormente rafforzato il concetto di "scuola inclusiva", coinvolgendo tutte le componenti scolastiche e rafforzando il ruolo della famiglia e delle associazioni nei processi di inclusione.

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è il documento fondamentale che definisce gli interventi individualizzati per gli alunni con disabilità. Il PEI è parte integrante del Progetto Individuale previsto dall'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328. La sua redazione avviene a cura del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (GLO), composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori, dello studente con disabilità (nella scuola secondaria di secondo grado, nel rispetto del principio di autodeterminazione sancito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità), delle figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola e con il necessario supporto dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare.

Il PEI:

  • Tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di funzionamento.
  • Il Profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'OMS, sostituisce la "diagnosi funzionale" e il "profilo dinamico-funzionale". Esso definisce la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica.
  • Individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo nelle diverse dimensioni (relazione, socializzazione, comunicazione, interazione, orientamento e autonomie).
  • Esplicita le modalità di sostegno didattico, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente, gli interventi di assistenza igienica e di base, le risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione.
  • Definisce le modalità di verifica e i criteri di valutazione, che devono essere coerenti con la programmazione individualizzata.

Il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico per accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche e integrazioni.

Sostegno e Risorse per l'Inclusione:

L'inclusione scolastica si realizza anche attraverso l'assegnazione di docenti specializzati per le attività di sostegno. I corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità sono svolti esclusivamente presso le università e prevedono l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendendo almeno 300 ore di tirocinio. Almeno 75 ore del tirocinio formativo attivo sono dedicate al settore della disabilità. La specializzazione consente l'iscrizione negli elenchi per il sostegno ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato e determinato.

Le scuole, nell'ambito dell'autonomia scolastica introdotta dal DPR 275/99, progettano il percorso di tirocinio in collaborazione con il consiglio di corso, integrando le attività formative. Almeno uno dei laboratori pedagogico-didattici previsti nel Tirocinio Formativo Attivo (TFA) è dedicato al settore della disabilità.

Oltre al sostegno didattico, sono garantite attività di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. Il PEI può prevedere l'impiego di specifici mezzi tecnici (strumenti compensativi) in relazione alla tipologia di disabilità e la possibilità di svolgere prove equipollenti.

Per favorire un ambiente di apprendimento inclusivo, è fondamentale individuare gli elementi che possono essere facilitatori e identificare le barriere da rimuovere. L'inclusione non riguarda solo l'alunno con disabilità, ma investe l'intera comunità scolastica.

Valutazione e Validità del Percorso di Studi:

La valutazione degli alunni con disabilità è strettamente connessa al PEI. Nella scuola secondaria di secondo grado, sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove. L'obiettivo è valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Per quanto riguarda la validità del titolo di studio, è importante sottolineare che, anche per gli studenti con disabilità, l'obiettivo è il conseguimento del diploma conclusivo del ciclo di studi. La dicitura "PEI differenziato" non implica necessariamente un titolo di studio differente, soprattutto nel primo ciclo di istruzione, dove l'alunno con disabilità che sostiene l'esame consegue comunque il diploma. Nel secondo ciclo, le disposizioni relative all'esame di Stato tengono conto del PEI.

Formazione degli Insegnanti per l'Inclusione:

Il DM 249/2010 prevede l'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità. I percorsi di laurea magistrale e i corsi accademici di secondo livello prevedono periodi di tirocinionelle istituzioni scolastiche, con una parte specifica dedicata al settore della disabilità.

Il Decreto Legislativo 59/2017 sulla formazione iniziale e il reclutamento dei docenti della scuola secondaria valorizza il possesso di ulteriori crediti nell'ambito della pedagogia speciale e della didattica dell'inclusione. I percorsi di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica sono fondamentali per la qualificazione dei docenti di sostegno.

Evoluzione del Concetto di Inclusione:

Si è passati da un concetto di integrazione focalizzato sull'inserimento degli alunni con disabilità nel contesto scolastico comune, a una visione più ampia di inclusione, rivolta a tutti gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendendo quindi non solo la disabilità ma anche i disturbi specifici di apprendimento (DSA) e altre situazioni di svantaggio. La Legge 170/2010 riguarda specificamente gli studenti con DSA.

In conclusione, l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità in Italia si basa su un solido quadro normativo che pone al centro il diritto all'educazione, la personalizzazione del percorso di apprendimento attraverso il PEI, il sostegno specializzato e la collaborazione di tutte le componenti della comunità educante, con un'evoluzione costante verso un concetto di inclusione sempre più ampio e rispondente alle diverse esigenze degli studenti.

Sistema integrato 0-6

Il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni è stato introdotto con l'obiettivo di creare un modello educativo che garantisca la continuità del percorso educativo e didattico per i bambini in questa fascia d'età, superando la distinzione tra servizi educativi per l'infanzia e scuola dell'infanzia. Questo sistema mira a far uscire i servizi educativi per l'infanzia dalla dimensione assistenziale per inserirli pienamente nella sfera educativa.

Punti qualificanti del Sistema Integrato 0-6 anni:

  • Obiettivi generali: Il sistema concorre a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali, rispettando e accogliendo le diversità ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione e favorendo l'inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità certificata nel rispetto della normativa vigente in materia. Si prevede anche il rafforzamento del coinvolgimento e della partecipazione delle famiglie.
  • Servizi educativi per l'infanzia (0-3 anni): Per la prima volta vengono definiti a livello nazionale i servizi educativi per l’infanzia (nido e micro-nido, sezioni primavera, servizi integrativi) sulla base del Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali. Le sezioni primavera (2-3 anni) sono pensate per favorire la continuità educativa con la scuola dell'infanzia e sono di norma aggregate alle scuole dell'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia. L'obiettivo è tendere al 33% di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale e garantire una distribuzione territoriale più equa dei servizi.
  • Scuola dell'infanzia (3-6 anni): La scuola dell'infanzia assume una funzione strategica nel Sistema integrato, operando in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione. Si mira alla generalizzazione qualitativa e quantitativa della scuola dell'infanzia per tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni.
  • Poli per l'infanzia: Vengono costituiti i Poli per l’infanzia per potenziare la ricettività dei servizi e sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico. Essi possono comprendere, in unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambini fino a 6 anni, offrendo esperienze progettate in un quadro unitario.
  • Qualificazione del personale: Si punta alla qualificazione omogenea e di livello universitario degli educatori dei servizi per l’infanzia, in linea con le normative regionali più recenti. Il titolo di accesso alla professione di docente della scuola dell'infanzia resta disciplinato secondo il D.M. n. 249 del 2010.
  • Governance: Viene chiarito l’assetto di competenze tra i diversi attori istituzionali: il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca coordina, indirizza e promuove il Sistema integrato in sintonia con Regioni ed Enti locali; le Regioni definiscono gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi, disciplinano le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza degli Enti Locali e individuano le sanzioni; gli Enti locali autorizzano, accreditano e vigilano i soggetti privati nel rispetto degli standard regionali, delle norme sull'inclusione e dei contratti collettivi.
  • Piano di azione nazionale pluriennale e fondo di finanziamento: È adottato un Piano di azione nazionale pluriennale ed è istituito un fondo di finanziamento presso il MIUR per consolidare, ampliare e qualificare il Sistema integrato. Le risorse del Fondo saranno erogate direttamente ai Comuni, previa programmazione regionale, dando priorità ai Comuni privi o carenti di scuole dell’infanzia statali. Il fondo prevede una dotazione a regime a partire dal 2019.
  • Sostegno alle famiglie: Si prevede una soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l’infanzia pubblici e privati accreditati che ricevono finanziamenti pubblici, da definire con intesa in sede di Conferenza unificata.

In sintesi, il Sistema integrato 0-6 anni rappresenta un cambiamento significativo nella concezione dei servizi per l'infanzia, ponendo l'accento sulla loro natura educativa e mirando a garantire maggiore equità, qualità e continuità nel percorso di crescita dei bambini fin dalla nascita.

Scuole italiane all'estero

Le scuole italiane all'estero rappresentano un sistema dedicato a promuovere e diffondere la lingua e la cultura italiana nel mondo. Questo sistema è stato oggetto di un riordino e adeguamento normativo per superare l'inadeguatezza della disciplina precedente, risalente al 1994, rispetto all'evoluzione socio-economica.

Creazione del Sistema della Formazione Italiana nel Mondo:

  • Attraverso il "sistema della formazione italiana nel mondo", le scuole italiane all'estero e le altre iniziative all'estero sono coordinate e integrate per la promozione della lingua e della cultura italiana.
  • È stata istituita una "Cabina di regia" tra il MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) e il MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) per rafforzare la sinergia tra i due ministeri.

Ruolo e Azioni del MIUR e del MAECI:

  • Il MIUR svolge un ruolo più attivo, selezionando e destinando personale all'estero per la prima volta.
  • Per garantire trasparenza e valorizzazione, il MIUR pubblica sul portale unico della scuola i dati relativi al sistema della formazione italiana nel mondo.
  • In collaborazione, il MIUR e il MAECI:
    • Istituiscono, trasformano o ridefiniscono le scuole statali all'estero e autorizzano varianti in base alle necessità locali.
    • Riconoscono la parità scolastica all'estero e iscrivono le scuole non paritarie in un apposito elenco.
    • Istituiscono sezioni italiane all'interno di scuole non italiane.
    • Avviano forme di partenariato con soggetti pubblici e privati per il finanziamento e l'istituzione di scuole all'estero.
    • Promuovono iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero.
    • Inviano lettori presso università o scuole all'estero.
    • Individuano i nuovi requisiti culturali e professionali fondamentali del personale da inviare all'estero.
    • Determinano gli obiettivi, le modalità e i criteri per la nuova valutazione dell'offerta formativa delle scuole italiane all'estero e delle altre iniziative.
    • Definiscono i criteri e le modalità per la formazione del personale all'estero.

Partecipazione di Soggetti Pubblici e Privati:

  • Il sistema si apre all'apporto dell'iniziativa privata per la promozione della lingua e della cultura italiana.
  • Sono previste forme di collaborazione per realtà senza scopo di lucro che operano da anni in questo ambito, specificando meglio il ruolo degli enti gestori.

Personale delle Scuole Italiane all'Estero:

  • Sono definiti nuovi requisiti culturali per il personale da destinare all'estero, tra cui titoli linguistici, con particolare riferimento all'insegnamento dell'italiano come lingua seconda o straniera (italiano L2 e LS).
  • Anche nelle scuole italiane all'estero è previsto l'organico per il potenziamento, simile a quanto introdotto in Italia con la legge n. 107 del 2015, per garantire l'attuazione degli obiettivi strategici.
  • Il personale inviato all'estero deve aver svolto un periodo minimo di effettivo servizio nel territorio nazionaleper assicurare continuità didattica e mantenere un legame con la realtà italiana.
  • La formazione diventa obbligatoria sia prima della partenza che durante il servizio all'estero, in linea con le priorità della legge n. 107 del 2015.

Valutazione e Trasparenza:

  • Per la prima volta, è introdotto un sistema di valutazione delle scuole all'estero per verificarne l'efficienza e l'efficacia, basandosi sulla qualità dell'offerta formativa, l'impatto degli interventi, la qualità dell'insegnamento e le performance del personale.
  • Tutti i dati delle scuole e delle iniziative all'estero saranno pubblicati su una sezione speciale del Portale Unico dei dati della Scuola.

Normativa Preesistente (Decreto Legislativo 297/1994):

Il Decreto Legislativo 297/1994 contiene diverse disposizioni relative alle scuole italiane all'estero:

  • Il Governo ha la facoltà di istituire, mantenere e sussidiare scuole ed altre istituzioni educative all'estero.
  • L'azione dello Stato in questo ambito è esercitata dal Ministero degli Affari Esteri tramite gli agenti diplomatici e consolari.
  • Il Ministero degli Affari Esteri promuove e attua iniziative scolastiche e attività di assistenza scolastica a favore dei lavoratori italiani e dei loro congiunti emigrati.
  • È messo a disposizione del Ministero degli affari esteri un contingente di personale con qualifica dirigenziale o funzionale proveniente dall'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione per amministrare, coordinare e vigilare le scuole all'estero.
  • Presso gli uffici diplomatici e consolari è assegnato un contingente di personale ispettivo tecnico e direttivo per il coordinamento e l'assistenza tecnica.
  • Il Ministero degli affari esteri può contribuire al mantenimento delle scuole italiane all'estero non statalitramite sussidi, fornitura di materiali didattici o destinazione di docenti statali.
  • Le scuole italiane all'estero non statali che siano sostanzialmente conformi alle corrispondenti scuole statali possono essere pareggiate o ottenere il riconoscimento del valore legale degli esami finali con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
  • Anche ai titoli di studio rilasciati da scuole secondarie italiane all'estero non conformi può essere concesso il riconoscimento legale previo superamento di un esame integrativo in Italia.
  • Il Ministero degli affari esteri istituisce diverse iniziative scolastiche e attività di assistenza scolastica per i lavoratori italiani e i loro congiunti all'estero, tra cui corsi preparatori, integrativi di lingua e cultura, speciali per esami, scuole materne e corsi popolari.
  • I programmi di insegnamento, le norme per gli esami e il rilascio dei titoli di studio di queste iniziative sono stabiliti con decreto congiunto dei Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione, conformandosi, salvo esigenze particolari, a quelli vigenti in Italia.
  • Il Ministero degli affari esteri ha la facoltà di concedere contributi e assegnare personale a enti, associazioni e scuole locali che perseguano gli stessi fini e integrino l'azione diretta del Ministero.

Riconoscimento dei Titoli di Studio:

  • I titoli di studio conseguiti nelle scuole italiane all'estero sono riconosciuti secondo specifiche disposizioni.
  • I titoli di studio conseguiti in scuole italiane all'estero pareggiate o con riconoscimento legale sono validi per l'iscrizione a istituti in Italia.
  • Sono previste procedure per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero da lavoratori italiani e loro congiunti emigrati, spesso subordinate al superamento di prove integrative di lingua e cultura italiana. Disposizioni simili si applicano ai cittadini italiani residenti o che hanno risieduto all'estero per motivi di lavoro, e a coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o naturalizzazione.

In sintesi, il sistema delle scuole italiane all'estero è un complesso di istituzioni e iniziative volte a preservare e promuovere la lingua e la cultura italiana nel mondo, con una rinnovata attenzione alla qualità, alla sinergia tra i ministeri competenti e alla trasparenza, come delineato dal recente riordino normativo. Le disposizioni del Decreto Legislativo 297/1994 costituiscono una base importante, integrata e aggiornata dalle nuove direttive.

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FOCUS su: Decreto Ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025

Questo decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito stabilisce le modalità per garantire la continuità didattica dei docenti precari sui posti di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026. In attuazione di una recente normativa, definisce un processo specifico per la conferma di tali docenti, basato sulla valutazione del dirigente scolastico, sull'interesse dello studente disabile e sulla disponibilità dei posti. L'obiettivo primario è offrire stabilità al percorso educativo degli alunni con disabilità, assicurando la presenza dello stesso insegnante di sostegno qualora sussistano determinate condizioni e la volontà delle parti coinvolte.

Continuità dei docenti di sostegno

Il decreto ministeriale in oggetto definisce le misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026. Questo decreto è emanato in riferimento all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.

Il decreto dà attuazione a quanto previsto dall’articolo 14, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, relativo alle norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, come modificato dall’articolo 8 del citato decreto-legge n. 71/2024.

Procedura per la conferma dei docenti di sostegno a tempo determinato:

  • Entro il 31 maggio 2025, il dirigente scolastico acquisisce l’eventuale richiesta di continuità da parte della famiglia dell'alunno con disabilità.
  • Il dirigente scolastico valuta la sussistenza delle condizioni per la conferma del docente nell’interesse del discente, sentendo anche il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO).
  • L'esito di tale valutazione viene comunicato all’Ufficio territorialmente competente, al docente interessato e alla famiglia entro il 15 giugno 2025.
  • Qualora sussistano le condizioni per la conferma, il docente, nella presentazione delle istanze per gli incarichi a tempo determinato per l’a.s. 2025/2026 (ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, della Legge 124/1999), esprime la volontà di essere confermato con precedenza assoluta.
  • L’Ufficio territorialmente competente, dopo le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, verifica la disponibilità del posto e accerta il diritto alla nomina secondo i criteri stabiliti dall’articolo 12, commi 7, 8 e 9, dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito 16 maggio 2024, n. 88.
  • Al verificarsi di tutte le condizioni, l’Ufficio scolastico territorialmente competente provvede alla conferma del docente con precedenza assoluta rispetto alle operazioni informatizzate per le supplenze (articolo 4, commi 1 e 2, della Legge 124/1999) sul posto assegnato nell’anno precedente.
  • Gli esiti delle operazioni di conferma vengono pubblicati all’albo on line dell’Ufficio.
  • Le conferme devono essere disposte improrogabilmente entro il 31 agosto 2025. Disponibilità sopraggiunte dopo tale data non saranno considerate per questa procedura.
  • I docenti confermati non partecipano alle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’a.s. 2025/2026 (articolo 4, commi 1, 2 e 3, della Legge 124/1999), inclusa la procedura di cui all’articolo 13, comma 23, dell’Ordinanza.

Destinatari della procedura di conferma:

Le disposizioni relative alla conferma si applicano ai seguenti docenti a tempo determinato in servizio nell’anno scolastico 2024/2025 con supplenze rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b), dell’Ordinanza:

  • Docenti in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità.
  • Docenti privi del titolo di specializzazione che nell’a.s. 2024/2025 hanno svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il relativo grado, redatte ai sensi dell’articolo 3, comma 10, lettera b), dell’Ordinanza.
  • Docenti privi del titolo di specializzazione che nell’a.s. 2024/2025 hanno svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della procedura di cui all’articolo 12, comma 9, dell’Ordinanza.

Per quanto non specificamente disciplinato dal decreto, si applicano le disposizioni dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito 16 maggio 2024, n. 88. Il presente decreto si applica limitatamente all’anno scolastico 2025/2026.

Anno Scolastico 2025/2026

L'anno scolastico 2025/2026 è specificamente menzionato nel decreto ministeriale fornito, in quanto esso definisce le misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno proprio per quell'anno scolastico.

Il decreto trae origine dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106. Questo articolo prevede che, in attesa dell'adozione di un regolamento generale sulle supplenze (di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124), le modalità di attuazione delle misure per la continuità dei docenti di sostegno a tempo determinato siano definite con un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito per l'a.s. 2025/2026.

Punti chiave riguardanti l'anno scolastico 2025/2026 secondo il decreto:

  • Il decreto si applica limitatamente all'anno scolastico 2025/2026.
  • Entro il 31 maggio 2025, i dirigenti scolastici devono acquisire le richieste di continuità dei docenti di sostegno da parte delle famiglie.
  • L'esito della valutazione sulla possibilità di conferma del docente deve essere comunicato entro il 15 giugno 2025.
  • Le conferme dei docenti di sostegno a tempo determinato devono essere disposte improrogabilmente entro il 31 agosto 2025. Le disponibilità successive a questa data non saranno considerate per la procedura di conferma.
  • I docenti che ottengono la conferma non partecipano alle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2025/2026.

La procedura di conferma per l'anno scolastico 2025/2026 è dettagliata nell'Articolo 2 del decreto e si rivolge a specifiche categorie di docenti a tempo determinato che hanno prestato servizio su posto di sostegno nell'anno scolastico 2024/2025.

La precedente discussione sulle scuole italiane all'estero [Your Previous Turn] non è direttamente collegata alle disposizioni specifiche per l'anno scolastico 2025/2026 all'interno del sistema scolastico italiano, come definite in questo decreto. Il decreto si concentra sulle misure per garantire la continuità dei docenti di sostegno in Italia per quell'anno specifico.

Posto a tempo determinato

Il decreto ministeriale si concentra sulle misure relative ai docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026. L'obiettivo principale è garantire una certa continuità didattica per gli alunni con disabilità attraverso una procedura specifica per la conferma di questi docenti.

Riferimenti normativi per i posti a tempo determinato:

  • Il decreto fa riferimento all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per definire le modalità di attuazione delle misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l'a.s. 2025/2026.
  • Viene citato l'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, che prevede l'emanazione di un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee. Il decreto attuale interviene "nelle more" dell'adozione di tale regolamento per l'anno scolastico 2025/2026.
  • L'articolo 4, commi 1 e 2, della Legge 124/1999 è menzionato in relazione alla presentazione delle istanze per l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato e alle operazioni informatizzate di individuazione dei destinatari delle supplenze.

Procedura di conferma per i docenti a tempo determinato su posto di sostegno (a.s. 2025/2026):

Il decreto stabilisce una procedura specifica per la conferma sui posti di sostegno destinata a docenti a tempo determinato che hanno svolto servizio nell'anno scolastico 2024/2025. Questa procedura prevede diverse fasi:

  • Richiesta di continuità: Entro il 31 maggio 2025, il dirigente scolastico acquisisce l'eventuale richiesta di continuità da parte della famiglia dell'alunno con disabilità.
  • Valutazione del dirigente: Il dirigente scolastico valuta la sussistenza delle condizioni per la conferma nell'interesse del discente, sentendo anche il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO), e comunica l'esito entro il 15 giugno 2025.
  • Volontà del docente: In caso di valutazione positiva, il docente esprime la volontà di essere confermato con precedenza assoluta nella presentazione delle istanze per gli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2025/2026.
  • Verifica dell'Ufficio territorialmente competente: L'Ufficio verifica la disponibilità del posto e accerta il diritto alla nomina secondo i criteri stabiliti dall'articolo 12, commi 7, 8 e 9, dell'Ordinanza n. 88/2024.
  • Conferma: Al ricorrere di tutte le condizioni, l'Ufficio scolastico territorialmente competente provvede alla conferma del docente con precedenza assoluta rispetto alle operazioni informatizzate per le supplenze. Le conferme devono avvenire improrogabilmente entro il 31 agosto 2025.
  • I docenti confermati non partecipano alle successive operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2025/2026.

Destinatari della procedura di conferma (docenti a tempo determinato):

La procedura di conferma si applica a specifiche categorie di docenti a tempo determinato in servizio nell'anno scolastico 2024/2025 con supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche (tipologie di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b), dell’Ordinanza):

  • Docenti in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità.
  • Docenti privi del titolo di specializzazione che nell’a.s. 2024/2025 hanno svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il relativo grado.
  • Docenti privi del titolo di specializzazione che nell’a.s. 2024/2025 hanno svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della procedura di cui all’articolo 12, comma 9, dell’Ordinanza.

In sintesi, il decreto si focalizza sulla gestione dei posti a tempo determinato di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026, introducendo una procedura di conferma specifica per determinate categorie di docenti che hanno già maturato esperienza su tali posti nell'anno precedente. Questa procedura mira a garantire la continuità didattica, pur operando nel quadro normativo esistente per le supplenze e in attesa di una regolamentazione più generale.

Alunni con disabilità

Il decreto ministeriale in oggetto è specificamente orientato a garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità. L'intera finalità del provvedimento è quella di stabilire misure per la conferma dei docenti a tempo determinato sui posti di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026, nell'interesse degli studenti con disabilità.

Normativa di riferimento per l'inclusione scolastica:

Il decreto si basa su diverse normative fondamentali riguardanti l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità:

  • Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66: Recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità". In particolare, il decreto ministeriale dà attuazione all'articolo 14, commi 3 e 3-bis, di questo decreto, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71.
  • Legge 5 febbraio 1992, n. 104: Conosciuta come "Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". Questa legge rappresenta un pilastro normativo per i diritti e l'inclusione delle persone con disabilità, inclusi gli studenti.

Centralità dell'interesse del discente nella procedura di conferma:

La procedura di conferma dei docenti di sostegno a tempo determinato è esplicitamente finalizzata a tutelare l'interesse del discente con disabilità. Infatti, l'articolo 2 del decreto prevede che:

  • Entro il 31 maggio 2025, il dirigente scolastico acquisisce l’eventuale richiesta di continuità del docente di sostegno da parte della famiglia.
  • Il dirigente scolastico valuta la sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente nell’interesse del discente, sentendo anche il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) con riferimento alla specifica situazione dell’alunno e della classe.

Questa valutazione da parte del dirigente scolastico, che coinvolge anche il GLO (organismo che si occupa specificamente del progetto inclusivo del singolo alunno con disabilità), pone al centro il benessere e le esigenze educative dello studente con disabilità nel decidere se confermare o meno il docente di sostegno.

Continuità didattica come obiettivo primario:

La ratio del decreto è chiaramente quella di favorire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, garantendo, laddove possibile e ritenuto opportuno, che lo stesso docente di sostegno possa seguirli per più anni scolastici. Questa continuità è considerata un fattore importante per la qualità del processo di inclusione e per il benessere dello studente.

In sintesi, il decreto ministeriale si configura come uno strumento specifico per l'anno scolastico 2025/2026 volto a migliorare il supporto educativo fornito agli alunni con disabilità attraverso la possibilità di confermare i docenti a tempo determinato sui posti di sostegno, ponendo come criterio fondamentale l'interesse superiore dello studente e la valutazione del GLO. Le normative richiamate nel decreto sottolineano l'importanza dell'inclusione scolastica e dei diritti degli studenti con disabilità.

Procedura di conferma

La Procedura di conferma è il fulcro del decreto ministeriale, essendo finalizzata a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026. Questa procedura specifica è stata introdotta in attuazione dell'articolo 14, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71.

Obiettivo principale: Assicurare una maggiore stabilità del corpo docente di sostegno a beneficio degli alunni con disabilità.

Fasi della Procedura di Conferma (Articolo 2):

  1. Richiesta di continuità da parte della famiglia: Entro il 31 maggio 2025, il dirigente scolastico acquisisce l’eventuale richiesta di continuità del docente di sostegno presentata dalla famiglia dell'alunno con disabilità.
  2. Valutazione del Dirigente Scolastico: Il dirigente scolastico valuta la sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente, ponendo al centro l'interesse del discente. In questa valutazione, il dirigente deve anche sentire il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) in riferimento alla specifica situazione dell’alunno e della classe.
  3. Comunicazione dell'esito: Il dirigente scolastico comunica l’esito della valutazione all’Ufficio territorialmente competente, al docente interessato e alla famiglia entro il 15 giugno 2025.
  4. Manifestazione di volontà del docente: Qualora ricorrano le condizioni per la conferma, il docente, nell’ambito della presentazione delle istanze per gli incarichi a tempo determinato per l’a.s. 2025/2026 (di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della Legge 124/1999), esprime la volontà di essere confermato con precedenza assoluta.
  5. Verifica dell'Ufficio territorialmente competente: Dopo aver gestito le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, l’Ufficio territorialmente competente verifica la disponibilità del posto e accerta il diritto alla nomina secondo i criteri stabiliti dall’articolo 12, commi 7, 8 e 9, dell’Ordinanza n. 88/2024. Questa verifica avviene nel contingente complessivo dei posti disponibili per l’anno scolastico 2025/2026.
  6. Conferma del docente: Al verificarsi di tutte le condizioni, l’Ufficio scolastico territorialmente competente provvede alla conferma del docente con precedenza assoluta rispetto alle operazioni informatizzate di individuazione dei destinatari delle supplenze (di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della Legge 124/1999) sul posto assegnato l’anno precedente.
  7. Pubblicazione degli esiti: L’Ufficio pubblica gli esiti delle operazioni all’albo on line.
  8. Termine improrogabile: Le conferme devono essere disposte improrogabilmente entro il 31 agosto 2025. Eventuali disponibilità successive a questa data non saranno considerate per questa procedura.

Destinatari della Procedura di Conferma (Articolo 3):

La procedura si applica a docenti a tempo determinato in servizio nell’anno scolastico 2024/2025 con supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche (tipologie di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b), dell’Ordinanza n. 88/2024) appartenenti alle seguenti categorie:

  • Docenti in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità.
  • Docenti privi del titolo di specializzazione che nell’a.s. 2024/2025 hanno svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il relativo grado (redatte ai sensi dell’articolo 3, comma 10, lettera b), dell’Ordinanza n. 88/2024).
  • Docenti privi del titolo di specializzazione che nell’a.s. 2024/2025 hanno svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della procedura di cui all’articolo 12, comma 9, dell’Ordinanza n. 88/2024.

Esclusione da altre procedure:

I docenti per i quali è stata disposta la conferma non partecipano alle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della Legge 124/1999 per l’anno scolastico 2025/2026, inclusa la procedura di cui all’articolo 13, comma 23, dell’Ordinanza n. 88/2024.

In sintesi, la Procedura di conferma rappresenta un meccanismo specifico e temporalmente delimitato all'anno scolastico 2025/2026 volto a stabilizzare, in determinate condizioni e nell'interesse degli alunni con disabilità, i docenti a tempo determinato che hanno già operato su posti di sostegno nell'anno precedente.

QUIZ

Ti proponiamo alcune domande per guidare il tuo studio

  1. Qual è lo scopo principale del Decreto Ministeriale 249/2010 in relazione all'accesso all'insegnamento?
  2. A quali leggi e decreti fa riferimento il Decreto Dirigenziale Generale 58/2013 in merito ai percorsi speciali per l'abilitazione?
  3. In che modo il Decreto del Presidente della Repubblica 275/99 ha influenzato il sistema scolastico italiano?
  4. Quali aspetti dell'organizzazione scolastica a livello distrettuale erano disciplinati dal Decreto Legislativo 297/1994, secondo gli estratti forniti?
  5. Quali sono alcuni degli ambiti finanziari trattati dalla Legge 244/2007 che potrebbero avere ripercussioni sul sistema educativo o sulle autonomie territoriali?
  6. Qual è l'obiettivo principale della Legge 104/1992 e come si riflette potenzialmente nel contesto scolastico?
  7. Cosa stabilisce la Legge 170/2010 riguardo alla diagnosi dei DSA e al ruolo della scuola?
  8. Qual era l'obiettivo principale della Legge 53/2003 in termini di riforma del sistema di istruzione e formazione?
  9. Qual è lo scopo della Legge 62/2000 per quanto concerne la parità scolastica e il diritto allo studio?
  10. Secondo gli estratti del DM 249/2010 e del documento "249_2010.pdf", quali sono alcune delle discipline incluse nei SSD FIS, BIO, CHIM GEO e quante CFU acquisite in questi settori davano diritto a scelte specifiche per le didattiche disciplinari?

Chiave di Risposta al Quiz

  1. Il Decreto Ministeriale 249/2010 definisce le modalità di acquisizione dei 24 crediti formativi universitari (CFU) in discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie didattiche, che rappresentano un requisito per l'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie.
  2. Il Decreto Dirigenziale Generale 58/2013 fa riferimento a diverse leggi e decreti precedenti, tra cui la Legge 341/1990, la Legge 104/1992, il DLgs 297/1994 e il DM 39/1998, che hanno stabilito norme in materia di ordinamenti universitari, integrazione scolastica, validità dei titoli di studio e criteri generali per la disciplina delle università.
  3. Il Decreto del Presidente della Repubblica 275/99 ha introdotto l'autonomia delle istituzioni scolastiche, conferendo loro maggiore flessibilità organizzativa, didattica e amministrativa, abrogando alcune disposizioni del Testo Unico sull'istruzione.
  4. Secondo gli estratti forniti, il Decreto Legislativo 297/1994 disciplinava l'istituzione e le finalità dei distretti scolastici come organi di partecipazione democratica a livello locale, definendone la composizione (consiglio scolastico distrettuale) e alcuni criteri per la loro determinazione territoriale. Inoltre, regolamentava le tasse scolastiche negli istituti secondari superiori e i casi di dispensa dal pagamento.
  5. La Legge 244/2007 (Legge finanziaria per il 2008) tratta diverse questioni finanziarie, come la determinazione del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, disposizioni in materia di IRAP e IVA, crediti d'imposta per ricerca e sviluppo, finanziamenti per specifiche iniziative (es. sicurezza stradale, aree a rischio idrogeologico) e norme relative al personale della pubblica amministrazione.
  6. L'obiettivo principale della Legge 104/1992 è garantire l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate in tutti gli ambiti della vita, inclusa la scuola, promuovendo l'integrazione scolastica e fornendo il supporto necessario agli studenti con disabilità.
  7. La Legge 170/2010 stabilisce che la diagnosi dei DSA deve essere effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale e comunicata alla scuola, prevedendo anche la possibilità per le regioni di organizzare tali diagnosi nei limiti delle risorse disponibili.
  8. L'obiettivo principale della Legge 53/2003 era delegare il governo a definire le norme generali sull'istruzione e i livelli essenziali di prestazione in materia di istruzione e formazione professionale, con una riorganizzazione dei cicli scolastici (primario, secondario primo grado, secondario secondo grado articolato in licei e istruzione e formazione professionale).
  9. Lo scopo della Legge 62/2000 è promuovere la parità tra scuole statali e non statali che offrono un servizio pubblico, garantendo agli studenti e alle loro famiglie la libertà di scelta educativa e intervenendo sul diritto allo studio attraverso borse di studio e altri interventi a favore delle famiglie svantaggiate.
  10. Secondo gli estratti, le discipline incluse nei SSD FIS, BIO, CHIM GEO sono FIS/08, BIO/06, CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/06, GEO/01. Chi aveva acquisito più di 30 CFU sia nei SSD FIS che BIO, CHIM GEO poteva scegliere tra le opzioni b) e c) per le didattiche disciplinari.

Domande in formato Saggio

Valuta ancora le tue conoscenze rispondendo alle seguenti domande

  1. Analizzate l'evoluzione del quadro normativo italiano in materia di formazione e abilitazione all'insegnamento, facendo riferimento in particolare al DM 249/2010 e al DDG 58/2013, e discutete le implicazioni per l'accesso alla professione docente.
  2. Discutete l'importanza e l'impatto dell'autonomia scolastica introdotta dal DPR 275/99 nel contesto del sistema educativo italiano, evidenziando potenziali benefici e sfide.
  3. Esaminate il ruolo del Decreto Legislativo 297/1994 come testo normativo fondamentale per l'istruzione in Italia, concentrandovi sulle disposizioni relative agli organi collegiali e al finanziamento scolastico, e valutate la loro rilevanza attuale.
  4. Considerando la Legge 104/1992 e la Legge 170/2010, analizzate le strategie e le misure previste dalla legislazione italiana per garantire l'inclusione e il successo scolastico degli studenti con disabilità e con Disturbi Specifici di Apprendimento.
  5. Valutate come le disposizioni di natura finanziaria contenute nella Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) possano aver influenzato il funzionamento e le risorse disponibili per il sistema scolastico, universitario e della ricerca, nonché per le autonomie territoriali.

Glossario dei Termini Chiave

  • CFU (Credito Formativo Universitario): Unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dai corsi di studio universitari.
  • SSD (Settore Scientifico Disciplinare): Denominazione che raggruppa le discipline universitarie affini all'interno del sistema accademico italiano.
  • Didattiche Disciplinari: Insieme delle teorie, metodologie e pratiche relative all'insegnamento di una specifica disciplina.
  • Autonomia Scolastica: Capacità delle istituzioni scolastiche di definire autonomamente il proprio piano dell'offerta formativa, di gestire le risorse umane, finanziarie e strumentali, e di organizzare le attività didattiche.
  • Organi Collegiali: Strutture di partecipazione democratica all'interno della scuola, come il consiglio di istituto, il collegio docenti e il consiglio di classe, che coinvolgono diverse componenti della comunità scolastica nelle decisioni.
  • Tasse Scolastiche: Contributi economici richiesti agli studenti per l'iscrizione e la frequenza di alcuni livelli di istruzione, con possibilità di esonero in determinati casi.
  • Legge Finanziaria: Legge annuale dello Stato che contiene le principali decisioni di politica economica e finanziaria, con implicazioni per tutti i settori, inclusa l'istruzione.
  • Integrazione Scolastica: Processo volto a garantire la partecipazione piena ed effettiva degli studenti con disabilità alla vita e alle attività della scuola comune.
  • DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento): Difficoltà che riguardano specifiche abilità di apprendimento, come la lettura (dislessia), la scrittura (disgrafia e disortografia) e il calcolo (discalculia), in persone con un'intelligenza nella norma.
  • Parità Scolastica: Principio che riconosce alle scuole non statali che offrono un servizio pubblico di qualità gli stessi diritti e doveri delle scuole statali, garantendo la libertà di scelta educativa.

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