Classi di Concorso: accorpamenti e nuove denominazioni – Decreto in Gazzetta Ufficiale

Il decreto che rivede e aggiorna le classi di concorso per il personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado è stato ufficialmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Queste modifiche, mirate a razionalizzare e consolidare alcune classi di concorso, rappresentano un passo avanti nell’aggiornamento del sistema educativo, adeguandolo alle attuali esigenze di insegnamento.

Leggi QUI il Decreto Ministeriale integrale

Accorpamento e Introduzione di Nuove Denominazioni

Il decreto, emanato il 22 dicembre 2023, prevede l’accorpamento di diverse classi di concorso e l’introduzione di nuove denominazioni che meglio rispecchiano i contenuti didattici e le competenze richieste ai docenti. Tra le fusioni più rilevanti:

  • La classe A-01 assume la nuova denominazione di “Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado”, accorpando le precedenti A-01 e A-17.
  • La classe A-12 ora è denominata “Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado”, unificando le precedenti A-12 e A-22.
  • La classe A-22 assume la nuova denominazione di “Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado”, incorporando le precedenti A-24 e A-25.
  • La classe A-30 è ora denominata “Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado”, unendo le precedenti A-29 e A-30.
  • La classe A-48 assume la nuova denominazione di “Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado”, amalgamando le precedenti A-48 e A-49.
  • La classe A-70 è ora denominata “Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G.”, accorpando le precedenti A-70 e A-72.
  • La classe A-71 assume la nuova denominazione di “Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G.”, incorporando le precedenti A-71 e A-3.

Le procedure concorsuali si adegueranno a queste nuove classificazioni, elaborando graduatorie separate per il primo e secondo grado di istruzione secondaria. Inoltre, le modifiche avranno un impatto sulla compilazione delle graduatorie per l’assegnazione delle supplenze, assicurando una maggiore trasparenza ed efficienza nel processo di selezione dei docenti.

Le modifiche per alcune classi di concorso

Il decreto apporta anche dettagliate modifiche per alcune classi di concorso. Ad esempio, si riducono i CFU richiesti per la classe A-20 (Fisica) e si ampliano i titoli di accesso per la classe A-27 (Matematica e fisica), includendo ora anche le lauree in ingegneria con requisiti specifici. Inoltre, è significativa la nuova denominazione per la classe A-53, ora chiamata “Storia della musica e della danza”, con aggiornamenti nelle note a) e b) che precisano i requisiti richiesti.

È importante sottolineare che coloro che, al momento dell’entrata in vigore del decreto, erano già in possesso di titoli di studio validi per l’accesso all’insegnamento secondo i regolamenti precedenti, conservano il diritto a partecipare alle procedure concorsuali e abilitanti basandosi sui vecchi requisiti.

Parte integrante del decreto sono le due tabelle allegate

La Tabella A riporta la denominazione, i titoli di accesso e gli insegnamenti relativi a ciascuna classe di concorso, mentre la Tabella A1 riguarda l’omogeneità degli esami previsti nei piani di studio dei titoli di vecchio ordinamento per l’accesso alle classi di concorso, limitatamente ai titoli previsti dal DM 39/1998.

Quest’ultima tabella riguarda esclusivamente quattro classi di concorso: A-01 (disegno e storia dell’arte I e II grado), A-12 (discipline letterarie I e II grado), A-22 (lingua e cultura straniera) e A-30 (musica I e II grado).

Consulta QUI la TABELLA A

Consulta QUI la TABELLA A1

Rispetto alle richieste avanzate dai sindacati e dal CSPI, il decreto interviene in modo più limitato, rinviando la revisione dei titoli di accesso previsti attualmente dal DM 259 del 2017 a un momento successivo.

Il decreto stabilisce che gli esami, i CFU e i CFA richiesti possono essere ottenuti attraverso corsi di laurea (precedente ordinamento, primo livello, specialistica, magistrale, magistrale a ciclo unico) o di diploma accademico (precedente ordinamento, primo livello, secondo livello) e tramite corsi singoli universitari o accademici.

Non sono considerati validi i CFU e i CFA conseguiti tramite la tesi di laurea o di diploma accademico.

Per coloro che possiedono una laurea o un diploma accademico del precedente ordinamento e necessitano di completare il proprio piano di studi, devono sostenere esami di nuovo ordinamento per un totale di 12 CFU o CFA per ogni anno richiesto.

Questi esami devono avere la stessa denominazione o una denominazione equiparabile come definita dall’Autorità accademica, e devono rientrare nei settori specifici di studio (SSD o SAD) previsti per le lauree o i diplomi accademici di nuovo ordinamento. Ogni esame semestrale vale 6 CFU o CFA.

Quando una specifica classe di laurea magistrale è indicata nella Tabella A nella colonna “Titoli di accesso Lauree magistrali”, questa costituisce anche titolo di accesso alla classe di concorso per la laurea specialistica e quella del vecchio ordinamento corrispondenti, secondo le equiparazioni stabilite dai decreti ministeriali.

Se una laurea del vecchio ordinamento è equiparabile a più classi di lauree specialistiche o magistrali, sarà compito dell’Ateneo rilasciare un certificato che attesti a quale singola classe di laurea magistrale è equiparato il titolo di studio posseduto.

Resta valido il diritto per coloro che, all’entrata in vigore del decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso, di presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, abilitanti e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno, o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze, conformemente ai requisiti previsti.

Le note accanto ai titoli di accesso nelle classi di concorso della Tabella A prescrivono quanti CFU o CFA devono essere ottenuti in ciascun settore di studio specifico (SSD o SAD). Se le note prevedono diversi settori in relazione a un totale di CFU, è possibile distribuire i crediti tra tutti i settori elencati, purché la somma totale sia almeno uguale al totale indicato. Se il totale dei CFU richiesti è superiore alla somma richiesta nei diversi settori, il candidato può distribuire i restanti CFU tra tutti i settori indicati.

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